Progetto

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)

in tutta la Svizzera, che devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio federale.

3Per ciascun settore rilevante a seconda del tipo di fornitori di prestazioni, le misure devono disciplinare almeno:

a. la sorveglianza dell’evoluzione dei volumi delle diverse posizioni previste per le prestazioni;

b. la sorveglianza dell’evoluzione dei costi fatturati.

4Le misure devono prevedere regole per correggere gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi rispetto all’anno precedente.

5Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 3 nonché stabilire principi per la fissazione delle misure di gestione dei costi.

6Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e gli assicuratori o le loro federazioni non si accordano, le misure di gestione dei costi sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per stabilire le misure.

7Tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono attenersi alle misure di gestione dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 6 nel proprio settore.

Art. 52 cpv. 1 lett. b, 1bise 3

1Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

b. l’UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati (elenco delle specialità); l’elenco contiene i prezzi, salvo per i medicamenti con un prezzo di riferimento secondo l’articolo 52b.

1bisPer i medicamenti di cui all’articolo 52b, l’UFSP stabilisce in un’ordinanza:

a. il prezzo di riferimento; il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo assunto dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; e

b. il prezzo massimo; il prezzo massimo corrisponde al prezzo che i fornitori di prestazioni possono fatturare agli assicurati.

3Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati all’assicurazione al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione di cui ai capoversi 1 e 1bislettera a. Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48.

Art. 52a Remunerazione dei medicamenti senza prezzo di riferimento

1Se nell’elenco delle specialità sono iscritti più medicamenti con il medesimo principio attivo senza un prezzo di riferimento, a parità di idoneità medica l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie remunera solo il prezzo del medicamento più vantaggioso.