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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine
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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)
5Il Consiglio federale disciplina la procedura, le condizioni di ammissione, la valutazione e la supervisione dei progetti pilota.
6Al termine di un progetto pilota, il Consiglio federale può prevedere che disposizioni di cui al capoverso 3 restino applicabili, se la valutazione ha mostrato che il modello testato permette di contenere efficacemente l’aumento dei costi. Le disposizioni sono abrogate un anno dopo la loro proroga, a meno che nel frattempo il Consiglio federale non abbia sottoposto all’Assemblea federale un disegno di base legale. Sono inoltre abrogate al momento del rifiuto del disegno del Consiglio federale da parte dell’Assemblea federale o dell’entrata in vigore della base legale.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Disposizioni transitorie della modifica del ...
1L’organizzazione di cui all’articolo 47a deve essere istituita entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
2Le convenzioni valide in tutta la Svizzera per definire le misure di gestione dei costi secondo l’articolo 47c capoverso 1 devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio federale entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
3Il prezzo di riferimento per i medicamenti con il medesimo principio attivo di cui all’articolo 52b è fissato:
a. nel primo anno dall’entrata in vigore della presente modifica: per i medicamenti il cui volume di mercato medio in Svizzera supera 25 milioni di franchi all’anno nei tre anni prima dell’entrata in vigore della presente modifica;
b. nel secondo anno dall’entrata in vigore della presente modifica: per i medicamenti il cui volume di mercato medio in Svizzera supera 16 milioni di franchi all’anno nei tre anni prima della fissazione del prezzo di riferimento;
c. nel terzo anno dall’entrata in vigore della presente modifica: per i medicamenti restanti.
IV
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.