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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine

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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)

Modello con sistema di notifica

Art. 52b Remunerazione dei medicamenti con prezzo di riferimento

1Se nell’elenco delle specialità sono iscritti almeno tre medicamenti con il medesimo principio attivo, sono stabiliti un prezzo di riferimento e un prezzo massimo per tutti i medicamenti con tale principio attivo.

2Il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo medio dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro dei medicamenti di cui al capoverso 1. Se l’approvvigionamento è minacciato, al prezzo medio è aggiunto un supplemento.

3Il prezzo massimo è calcolato in modo da mantenere un’adeguata differenza di prezzo rispetto al risultato di un confronto con i prezzi praticati in Paesi di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero).

4I titolari dell’omologazione dei medicamenti a cui si applica un prezzo di riferimento ne notificano periodicamente i prezzi all’UFSP.

5Per garantire un approvvigionamento a prezzi più vantaggiosi, gli assicuratori possono remunerare solo alcuni dei medicamenti di cui al capoverso 1. Pubblicano annualmente un elenco di tali medicamenti e lo comunicano a tutti gli assicurati assieme ai nuovi premi.

6I prezzi di riferimento e i prezzi massimi sono riesaminati periodicamente. Sono adeguati solo se dal riesame risulta un prezzo inferiore.

7Il Consiglio federale stabilisce:

a. la composizione del prezzo di riferimento e del prezzo massimo e come determinare le loro componenti;

b. come calcolare il terzo meno caro dei medicamenti;

c. a quali condizioni va aggiunto il supplemento di cui al capoverso 2 e a quanto ammonta;

d. come effettuare il confronto con i prezzi praticati all’estero;

e. a quanto ammontano e come sono calcolate le differenze di prezzo di cui al capoverso 3;

f. con che frequenza i titolari dell’omologazione devono notificare i prezzi.

8Il Consiglio federale può prevedere che:

a. i prezzi notificati secondo il capoverso 4 siano pubblici;

b. i medicamenti remunerati dagli assicuratori secondo il capoverso 5 siano pubblicati in modo centralizzato;

c. il prezzo massimo sia calcolato diversamente dal capoverso 3 se non è possibile effettuare un confronto con i prezzi praticati all’estero;

d. i prezzi di riferimento e i prezzi massimi possano essere adeguati in deroga al capoverso 6, se l’approvvigionamento è minacciato.