Progetto
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)
2Se a parità di idoneità medica all’assicurato non è prescritto o consegnato il medicamento più vantaggioso, l’assicurato deve essere informato sull’importo remunerato secondo il capoverso 1.
3Se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, colui che consegna il medicamento informa colui che l’ha prescritto.
4Il Consiglio federale può stabilire le condizioni che devono soddisfare i medicamenti per essere considerati di pari idoneità medica.
Modello con sconto
Art. 52b Remunerazione dei medicamenti con prezzo di riferimento
1Se nell’elenco delle specialità sono iscritti almeno tre medicamenti con il medesimo principio attivo, sono stabiliti un prezzo di riferimento e un prezzo massimo per tutti i medicamenti con tale principio attivo.
2Il prezzo di riferimento è calcolato in modo da mantenere un’adeguata differenza di prezzo rispetto al risultato di un confronto con i prezzi praticati in Paesi di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero).
3Se nell’elenco delle specialità sono iscritti più di tre medicamenti con il medesimo principio attivo, sul prezzo di riferimento calcolato secondo il capoverso 2 è applicato uno sconto adeguato.
4Il prezzo massimo di cui all’articolo 52 capoverso 1biscorrisponde al prezzo calcolato secondo il capoverso 2.
5I prezzi di riferimento e i prezzi massimi sono riesaminati periodicamente. Sono adeguati solo se dal riesame risulta un prezzo inferiore.
6Il Consiglio federale stabilisce:
a. come effettuare il confronto con i prezzi praticati all’estero;
b. a quanto ammontano e come sono calcolate le differenze di prezzo di cui al capoverso 2;
c. a quanto ammonta lo sconto di cui al capoverso 3;
d. come determinare le componenti del prezzo di riferimento e del prezzo massimo.
7Il Consiglio federale può prevedere che:
a. il prezzo di riferimento sia calcolato diversamente dal capoverso 2 se non è possibile effettuare un confronto con i prezzi praticati all’estero;
b. i prezzi di riferimento e i prezzi massimi possano essere adeguati in deroga al capoverso 5, se l’approvvigionamento è minacciato.