Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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Misure di gestione dei costi

È inoltre prevista l’introduzione di un obbligo, per i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e gli assicuratori o le loro federazioni (qui di seguito partner tariffali), di stabilire misure di gestione dei costi in convenzioni valide in tutta la svizzera. Per essere valide, tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio federale. I partner tariffali potranno anche integrare le misure in convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera, a loro volta soggette all’approvazione del Consiglio federale secondo l’articolo 46 capoverso 4 LAMal. Se i partner tariffali non si accordano, le misure di gestione dei costi saranno stabilite a titolo sussidiario dal Consiglio federale. Una disposizione transitoria concede ai fornitori di prestazioni o alle loro federazioni e agli assicuratori o alle loro federazioni due anni di tempo, dall’entrata in vigore della modifica, per sottoporre la convenzione con le misure al Consiglio federale, per approvazione. Se i partner tariffali non riusciranno a raggiungere un’intesa entro questo termine, il Consiglio federale potrà stabilire le misure a titolo sussidiario.

Le misure dovranno disciplinare la sorveglianza dell’evoluzione delle diverse posizioni previste per le prestazioni (evoluzione dei volumi) e dei costi fatturati (evoluzione dei costi) per ogni settore di fornitura di prestazioni. In caso di aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi rispetto all’anno precedente, le misure dovranno prevedere regole per correggere tali aumenti. Per consentire al Consiglio federale di stabilire le misure a titolo sussidiario, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori dovranno, su richiesta, fornirgli gratuitamente i dati necessari, compresi dati sull’evoluzione dei volumi e dei costi nonché su eventuali componenti correttive da tener presenti (cfr. sotto).

Contro i fornitori di prestazioni che violano condizioni legali o clausole contrattuali relative alle misure di gestione dei costi potranno essere prese sanzioni secondo l’articolo 59 capoverso 3 lettera g.

Il meccanismo di gestione convenuto dai partner tariffali potrà orientarsi ad esempio alla convenzione sulla neutralità dei costi stipulata tra FMH, H+ e santésuisse al momento dell’introduzione del TARMED (allegato 2 della convenzione quadro TARMED) o alla convenzione sul controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi nel settore TARMED (CPP nazionale) stipulata tra santésuisse e la FMH dopo la fase di neutralità dei costi, con la differenza, tuttavia, che in questo caso non si tratterà di semplici raccomandazioni. Quale base per le misure correttive, nella convenzione sulle modalità complementari di applicazione al momento dell’introduzione della struttura tariffale SwissDRG è stato concretizzato anche un monitoraggio.20 Una regolamentazione analoga è ipotizzabile anche nel presente caso. I partner tariffali avranno la possibilità di tener conto di componenti correttive specifiche nel determinare gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi (p. es. nuove prestazioni obbligatorie, progresso medico, evoluzione demografica, aumento dell’efficienza nell’assistenza medica, evoluzione strutturale dell’offerta e della domanda, modifiche delle condizioni giuridiche quadro ecc.). Bisognerà definire un aumento dei costi «accettabile», ossia giustificato, tenendo conto di queste componenti correttive.

20 Nelle disposizioni finali della modifica dell’OAMal del 22 ottobre 2008, nella convenzione tariffale oltre alla struttura tariffale per gli importi forfettari riferiti alle prestazioni nel settore stazionario i partner tariffali sono stati obbligati a concordare anche strumenti per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni (monitoraggio) nonché misure correttive.