Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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senza la partecipazione di santésuisse, l’organizzazione tariffale ats-tms SA, il cui mandato è di calcolare e mantenere le tariffe per le prestazioni mediche ambulatoriali. L’obiettivo è di sostituire le tariffe ormai obsolete con nuove tariffe corrette, da aggiornare continuamente. Come rilevato, santésuisse non partecipa ad ats-tms SA, poiché ritiene che per funzionare l’organizzazione subentrata alla società semplice TARMED Suisse debba aver accesso ai dati grezzi dei fornitori di prestazioni necessari per calcolare le tariffe. Ciò implica tuttavia che tutti i partner tariffali siano rappresentati nell’organizzazione e le mettano a disposizione le risorse e i dati necessari per gestire le tariffe in modo professionale.

Finora, l’istituzione di un’organizzazione per le tariffe non era prescritta dalla legge e di conseguenza era affidata ai partner tariffali. La legge non disciplinava la fornitura di dati a TARMED Suisse. All’articolo 47b capoverso 1 LAMal, l’avamprogetto obbliga quindi i fornitori di prestazioni a fornire all’organizzazione per le tariffe i dati necessari. Per dati necessari s’intendono in particolare dati sui costi e le prestazioni. Sulla scorta di queste considerazioni nonché delle esperienze perlopiù positive fatte nel settore stazionario con SwissDRG SA, con l’istituzione di un’organizzazione delle tariffe nel settore ambulatoriale il Consiglio federale si augura di riuscire a superare le difficoltà esistenti in tale settore.

In ultima analisi, la conclusione di una convenzione sulla struttura tariffale elaborata o adeguata dall’organizzazione e il suo inoltro al Consiglio federale restano di competenza dei partner tariffali.

M25 Mantenere la struttura tariffale aggiornata

Anche per questa misura, l’obiettivo è di contenere, in modo ragionevole, la crescita quantitativa delle prestazioni mediche fornite negli studi medici e negli ambulatori ospedalieri.

L’articolo 47b capoverso 2 LAMal obbliga i fornitori di prestazioni e le loro federazioni, gli assicuratori e le loro federazioni nonché l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal a comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per fissare, adeguare e approvare le tariffe e i prezzi. L’obbligo di comunicare i dati è parte integrante della misura «M25 mantenere la struttura tariffale aggiornata» contenuta nel rapporto degli esperti. L’articolo 47b LAMal, intitolato «Comunicazione dei dati per le tariffe delle cure ambulatoriali», non mira a creare una raccolta completa di dati in materia di diritto tariffale. Si tratta piuttosto di garantire che il Consiglio federale disponga dei dati necessari per approvare, adeguare o fissare le strutture tariffali, a seconda della situazione, ovvero che possa accedere ai dati necessari per i lavori di tariffazione. Se disponibili, il Consiglio federale utilizzerà i dati già in suo possesso, in modo da evitare doppioni o ridondanze.

Per poter, se necessario, adempiere correttamente le sue competenze sussidiarie in materia di fissazione e adeguamento delle strutture tariffali di cui all’articolo 43 capoversi 5 e 5bisLAMal nonché i suoi compiti in qualità di autorità che approva le tariffe, il Consiglio federale ha bisogno di dati. I partner tariffali (fornitori di prestazioni e assicuratori) come pure l’organizzazione proposta (cfr. M34) devono quindi essere tenuti, anche nel settore ambulatoriale, a mettere gratuitamente a disposizione del Consiglio federale i dati necessari per fissare, adeguare e approvare le tariffe e i prezzi. Il Consiglio federale emanerà disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità. La vera e propria trasmissione dei dati al Consiglio federale sarà compito, per motivi di efficienza, delle relative federazioni.