Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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consapevolezza dei costi da parte degli assicurati. Ciò consente inoltre a questi ultimi di contribuire a verificare il trattamento effettuato. In realtà, tuttavia, nel sistema del terzo pagante l’assicurato non riceve sempre una copia della fattura o la riceve solo su richiesta. Gli adeguamenti giuridici previsti garantiranno la consegna di una copia della fattura all’assicurato.

Attualmente la competenza in materia di consegna della copia della fattura è disciplinata a livello di ordinanza. L’articolo 59 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 199519 sull’assicurazione malattie (OAMal) sancisce l’obbligo del fornitore di prestazioni, nel sistema del terzo pagante, di far pervenire all’assicurato una copia della fattura conformemente all’articolo 42 capoverso 3 LAMal.

Tale competenza resta sostanzialmente invariata. Si tratta piuttosto di chiarire e sancire a livello di legge l’obbligo, per i fornitori di prestazioni, di consegnare una copia della fattura (art. 42 cpv. 3, terzo periodo, LAMal).

I fornitori di prestazioni che, nel sistema del terzo pagante, omettono di consegnare all’assicurato una copia della fattura devono poter essere sanzionati. Le possibilità di sanzioni di cui all’articolo 59 LAMal sono quindi estese alle violazioni di queste disposizioni.

L’obbligo di allestire una fattura dettagliata e comprensibile è disciplinato a livello di legge (art. 42 cpv. 3 LAMal). I requisiti relativi alla comprensibilità delle fatture per il debitore ovvero l’assicurato dovranno essere concretizzati a livello di ordinanza, tenendo presente che il sistema del terzo pagante si applica sia ai trattamenti stazionari sia, sempre più spesso, anche a quelli ambulatoriali, ma che questi due ambiti non sottostanno agli stessi modelli di remunerazione. Una fattura comprensibile deve consentire in particolare la verifica, da parte del debitore, del calcolo della remunerazione e dell’economicità delle prestazioni. Spesso, tuttavia, a causa delle convenzioni o delle strutture tariffali applicabili i dati forniti al debitore della remunerazione nell’ambito della fatturazione non sono facili da capire per i non addetti ai lavori. Si tratterà quindi di valutare l’eventuale necessità di prevedere aiuti per migliorare la comprensibilità delle fatture da parte degli assicurati (p. es. mediante informazioni complementari). Ciò non richiede però alcuna regolamentazione a livello di legge ed esula dal presente avamprogetto. Bisognerà dapprima chiarire con gli attori interessati

– in particolare gli assicuratori – in che misura oggi le fatture non sono abbastanza comprensibili ai fini del controllo della fattura stessa e dell’economicità e come si possa porvi rimedio adeguando le regole vigenti.

1.2.3 Tariffe e gestione dei costi

M34 Creazione di un ufficio nazionale delle tariffe

La creazione di un ufficio nazionale delle tariffe è una delle misure proposte nel rapporto degli esperti. Il 2 febbraio 2017, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha inoltre depositato in Consiglio nazionale l’iniziativa parlamentare 17.401 «Manutenzione e sviluppo delle strutture tariffali», che chiede di completare l’articolo 43 LAMal con un nuovo capoverso, che obblighi i partner tariffali a istituire un’organizzazione competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali. Come nel settore stazionario, anche in quello ambulatoriale l’elaborazione e lo sviluppo delle strutture tariffali sarebbero quindi affidate a un’organizzazione. Dall’istituzione di un ufficio

19 RS 832.102