Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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I partner tariffali saranno liberi anche di decidere le regole per correggere gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi. In linea di massima, la correzione dovrà vertere su un adeguamento delle tariffe e non su limitazioni quantitative delle prestazioni. Sono ipotizzabili adeguamenti della struttura tariffale in caso di problemi strutturali (p. es. aumento quantitativo isolato di singole prestazioni o di gruppi di prestazioni; squilibri tariffali per determinati gruppi di fornitori di prestazioni) oppure adeguamenti del prezzo di base/valore del punto tariffale. Se per correggere aumenti ingiustificati sono previsti adeguamenti delle tariffe cantonali, le regolamentazioni risultanti dalle convenzioni valide in tutta la Svizzera dovranno essere integrate anche nei contratti cantonali di affiliazione. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori dovranno attenersi a queste regole, indipendentemente dal fatto che abbiano aderito alle convenzioni tariffali o alle convenzioni valide in tutta la Svizzera o meno. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative all’approvazione delle tariffe e dei prezzi.

Le misure di gestione dei costi dovranno garantire che i fornitori di prestazioni e gli assicuratori possano continuare ad applicare le misure volte a garantire l’economicità delle prestazioni secondo l’articolo 56 capoverso 5 LAMal. Non sostituiranno in nessun caso tali misure.

Una volta che, per un settore di fornitura di prestazioni, saranno state convenute e approvate oppure stabilite a titolo sussidiario dal Consiglio federale le misure, tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori che operano in tale settore dovranno attenervisi (obbligatorietà generale), onde garantirne l’efficacia.

M15 Importi forfettari nel settore ambulatoriale

In linea di principio, le strutture tariffali per singola prestazione hanno il potenziale di provocare un aumento quantitativo. Gli importi forfettari sono invece uno strumento efficace per evitare che sia fornito il maggior numero possibile di prestazioni, dal momento che si tratta piuttosto di ottimizzare le prestazioni entro i limiti degli importi forfettari. Nel settore ambulatoriale, già oggi vi è la possibilità di convenire e fatturare tariffe forfettarie. Benché promuova una fornitura di prestazioni efficiente, riduca la complessità e semplifichi la gestione della fatturazione, tale possibilità è tuttavia poco sfruttata. Il gruppo di esperti propone pertanto di promuovere gli importi forfettari nel settore ambulatoriale (M15).

L’avamprogetto prevede che le tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali dovranno basarsi su una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera. Di conseguenza, se saranno convenute tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali, esse dovranno basarsi su una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera. L’approvazione di tali strutture è di competenza del Consiglio federale. L’obbligo di una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera estende le competenze sussidiarie del Consiglio federale alle strutture tariffali per le tariffe forfettarie per paziente. Se i partner tariffali non si accordano su un aggiornamento della struttura tariffale, in caso di inadeguatezza il Consiglio federale potrà adeguarla a titolo sussidiario. In caso di mancata intesa per crearla, il Consiglio federale potrà stabilire una struttura tariffale.

Si rinuncia a un obbligo giuridico di convenire importi forfettari per interventi selezionati. È presumibile che l’estensione della competenza sussidiaria alle strutture tariffali forfettarie comporterà già incentivi sufficienti per promuovere i forfait nell’ambito del partenariato tariffale.