Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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Spetterà quindi a queste ultime assicurarsi che i singoli fornitori di prestazioni e assicuratori affiliati trasmettano loro i dati. Se una federazione o l’organizzazione non adempie l’obbligo di comunicare, ovvero fornire, i dati al Consiglio federale, questi potrà pronunciare sanzioni sotto forma di ammonizione e multa fino a 20 000 franchi.
L’avamprogetto non prevede l’obbligo di comunicare i dati anche ai Governi cantonali, oltre che al Consiglio federale. Trattandosi prevalentemente di dati necessari per la fissazione, l’adeguamento e l’approvazione delle tariffe e dei prezzi, in particolare nell’ambito delle strutture tariffali, che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale non vi è infatti alcun bisogno di sottoporre tali dati in generale anche ai Cantoni.
Le versioni vigenti della LAMal e dell’OAMal contengono già disposizioni sull’utilizzazione dei dati e sull’obbligo di fornire dati. In base all’articolo 23 LAMal, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono già oggi tenuti a fornire gratuitamente all’Ufficio federale di statistica (UST) i dati necessari per valutare il funzionamento e gli effetti della LAMal. Secondo l’articolo 59a LAMal, inoltre, i fornitori di prestazioni devono comunicare alle competenti autorità federali i dati necessari per vigilare sull’applicazione delle disposizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni. Successivamente, i dati rilevati dall’UST sono messi a disposizione anche dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per il settore ambulatoriale, queste statistiche federali sono tuttavia ancora in fase di elaborazione e in parte contengono altri dati, non pensati in modo specifico per la tariffazione. Agli articoli 30 e segg. OAMal, il Consiglio federale ha emanato disposizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’articolo 30 lettere d ed e OAMal precisa ad esempio i dati sulle prestazioni e i costi: per quanto riguarda i dati sulle prestazioni devono essere comunicati segnatamente il genere di prestazione, gli esami e le terapie nonché il volume delle prestazioni e per quanto riguarda i dati sui costi, che si riferiscono tuttavia solo alle prestazioni stazionarie, segnatamente i prezzi di costo e i ricavi per ciascun caso.
Nell’ambito della procedura di approvazione, i richiedenti, ossia i partner tariffali, sono già tenuti a fornire alle autorità cui compete l’approvazione i dati necessari per valutare l’economicità e la correttezza delle tariffe. Il 2 giugno 2015, in una lettera concernente la revisione del TARMED il Consiglio federale ha comunicato ai partner tariffali che alla domanda di approvazione occorre allegare una documentazione completa e trasparente (compreso il modello tariffale con le basi e i metodi di calcolo in forma elettronica nonché stime delle ripercussioni finanziarie in caso di valori del punto tariffale costanti), che dimostri la conformità con i criteri della LAMal. Le basi di calcolo inoltrate devono consentire in particolare di verificare se i costi dichiarati e fatti valere sono stati calcolati in modo trasparente e se sono stati considerati unicamente i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni. La documentazione deve anche illustrare le ripercussioni finanziarie della struttura tariffale nella sua totalità. Per fissare o adeguare una struttura tariffale (art. 43 cpv. 5 e 5bisLAMal) il Consiglio federale ha sostanzialmente bisogno degli stessi dati come per la procedura di approvazione. In caso di adeguamento di una struttura tariffale esistente ha bisogno ad esempio di dati che gli consentano di valutare se la struttura tariffale è tuttora adeguata o in quali settori non lo è più. A tal fine deve disporre delle basi di calcolo (in particolare dei costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni, ma anche di dati sulle prestazioni, p. es. il tempo necessario per una prestazione). Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale non dispone di una base legale specifica, che lo autorizzi a esigere tali dati. Il presente avamprogetto crea questa base.