Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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In linea di principio, un sistema di tariffe forfettarie a livello nazionale ai sensi della legge presuppone sia una struttura tariffale sia un valore di base espresso in franchi. Se i due elementi (struttura e valore di base) sono convenuti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, l’approvazione della struttura tariffale e del valore di base è di competenza del Consiglio federale. Se invece i valori di base variano da un Cantone all’altro (a causa di strutture di costo differenti da un Cantone all’altro, p. es. in termini di affitti e/o salari), la relativa convenzione tariffale deve essere approvata a livello cantonale. In tal caso, la competenza del Consiglio federale si limita all’approvazione della struttura tariffale forfettaria valida in tutta la Svizzera.

Siccome strutture tariffali uniformi sull’intero territorio nazionale sono nell’interesse di un’assistenza sanitaria efficiente e trasparente, per le tariffe forfettarie per paziente ambulatoriali non sono previste strutture differenti da un Cantone all’altro.

1.2.4 Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti (M22)

In Svizzera, i generici costano più del doppio che nei nove Stati di riferimento considerati dall’UFSP nell’ambito della formazione dei prezzi dei preparati originali (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Austria, Belgio, Svezia, Finlandia).21 Nel 2017 il mercato svizzero dei medicamenti ha totalizzato, in base ai prezzi di fabbrica per la consegna, 5,8 miliardi di franchi; la quota dei medicamenti soggetti all’obbligo di rimborso era di 4,9 miliardi di franchi. I generici hanno raggiunto un volume di mercato di quasi 700 milioni di franchi.22 Il mercato dei preparati originali fuori brevetto e dei generici ammontava a 1,5 miliardi di franchi. L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento dovrebbe abbassare i prezzi dei medicamenti con principi attivi non più coperti da un brevetto in Svizzera, consentendo risparmi.

Attualmente, in virtù della cosiddetta regola della differenza dei prezzi al momento dell’iscrizione nell’elenco delle specialità i generici devono costare dal 20 al 70 per cento in meno del preparato originale dopo la scadenza del brevetto, a seconda del fatturato del preparato originale intercambiabile e degli eventuali medicamenti in comarketing23. Nell’ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione, i generici devono costare dal 10 al 35 per cento in meno del preparato originale, a seconda del fatturato del principio attivo. Anche per i medicamenti, in linea di principio gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni di cui beneficiano con un’aliquota percentuale del 10 per cento. Per i medicamenti fuori brevetto, l’aliquota percentuale è tuttavia del 20 per cento, se il prezzo del medicamento supera di almeno il 10 per cento la media del terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo iscritti nell’elenco delle specialità (la cosiddetta aliquota percentuale differenziata).

21 Cfr. confronto dei prezzi all’estero pubblicato congiuntamente da santésuisse e interpharma il 1° giugno 2018, consultabile all’indirizzo: www.santesuisse.ch.

22 Fonte: Interpharma, Pharmamarkt Schweiz 2018, consultabile all’indirizzo: https://www.interpharma.ch/fakten-statistiken/1946-pharma-markt-schweiz

23 Per medicamenti in co-marketing s’intendono medicamenti omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici che differiscono da un altro medicamento omologato (preparato di base) soltanto nella designazione e nella confezione. I medicamenti in co-marketing sono considerati economici se il loro prezzo non supera quello del preparato di base.