Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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- la parte propria alla distribuzione di medicamenti con il medesimo principio attivo di un gruppo di riferimento va fissata in modo uniforme, così da eliminare gli incentivi controproducenti a consegnare i medicamenti più costosi. Sarà sempre la stessa per i medicamenti aventi la medesima composizione di principi attivi e sarà contenuta nel prezzo di riferimento e nel prezzo massimo.

Anche per i medicamenti con un prezzo di riferimento, l’assicurato parteciperà ai costi delle prestazioni di cui beneficia con la franchigia e l’aliquota percentuale (cfr. art. 64 LAMal). Gli assicurati dovranno inoltre assumersi l’importo che supera il prezzo di riferimento (ossia la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo massimo); non essendo in linea di principio remunerato dall’AOMS, questo importo non è computato alla partecipazione ai costi di cui all’articolo 64 LAMal (aliquota percentuale e franchigia).

L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento dovrebbe consentire risparmi a favore dell’AOMS, la cui entità dipenderà dall’impostazione del sistema. Per la fissazione dei prezzi di riferimento sono proposte le seguenti due varianti.

Variante 1 Modello con sconto

In questa variante, se nell’elenco delle specialità sono iscritti tre medicamenti con il medesimo principio attivo il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo calcolato in base al confronto dei prezzi con l’estero, comprese adeguate differenze di prezzo (cosiddetto livello di prezzo del generico, cfr. art. 65b cpv. 2 lett. a e art. 65c OAMal). Questo prezzo corrisponde anche al prezzo massimo. Se esistono almeno quattro medicamenti con il medesimo principio attivo, dal livello massimo di prezzo del generico è inoltre dedotto uno sconto fisso, per il calcolo del prezzo di riferimento. L’ammontare dello sconto sarà stabilito dal Consiglio federale in un’ordinanza. A seconda della situazione dell’approvvigionamento, il Consiglio federale potrà stabilire sconti differenti, in funzione del volume di mercato del principio attivo (p. es. 10-30 %), in modo da poter garantire un’offerta sufficiente anche dei principi attivi con un fatturato modesto.

Il riesame periodico (presumibilmente annuale) dei prezzi massimo e di riferimento avverrà in base alle stesse modalità (fissazione del livello di prezzo del generico e deduzione di un eventuale sconto, come descritto sopra). Il risultato è confrontato con i prezzi massimo e di riferimento vigenti: se è inferiore al livello vigente, fungerà da base per i prezzi massimo e di riferimento. Se invece il risultato è superiore al livello vigente, saranno mantenuti i prezzi massimo e di riferimento vigenti, fatti salvi motivi particolari legati alla sicurezza dell’approvvigionamento.

Variante 2 Modello con sistema di notifica

Se nell’elenco delle specialità sono iscritti almeno tre medicamenti con la medesima composizione di principi attivi, in questo modello l’UFSP fissa il prezzo di riferimento in base alla media del terzo meno caro dei medicamenti iscritti più una parte propria alla distribuzione. Ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, alla media del terzo meno caro può essere aggiunto un supplemento (p. es. 10 %). Per i medicamenti che sottostanno al sistema di prezzi di riferimento, i titolari dell’omologazione notificano periodicamente i loro prezzi all’UFSP. Dopo la fissazione iniziale del prezzo di riferimento, infatti, il riesame e il calcolo del prezzo di riferimento si basano sui prezzi effettivi notificati dai titolari dell’omologazione (prezzi di fabbrica per la consegna). Anche in questa variante, il prezzo massimo è fissato in base al confronto dei prezzi