Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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RS 942.20). Contro le decisioni dei Governi cantonali (decisioni di approvazione o mancata approvazione e di fissazione) è inoltre possibile interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 cpv. 1 LAMal).

Il conflitto di governance dei Cantoni non va disinnescato con la misura proposta dal gruppo di esperti, bensì responsabilizzando maggiormente i Cantoni. Ciò può avvenire con la prevista introduzione di un diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori contro le decisioni dei Governi cantonali in materia di pianificazione ed elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (diritto di ricorso delle federazioni, cfr. cap. 1.3.5 Altre misure). Il diritto di ricorso delle federazioni mira a tutelare gli interessi dell’AOMS affinché sia garantito il rispetto, da parte dei Cantoni, dei principi alla base di una fornitura di prestazioni corrispondente ai bisogni, economica e di alta qualità. Un altro elemento per contribuire ad attenuare il conflitto di governance dei Cantoni potrebbe essere il finanziamento uniforme delle prestazioni stazionarie e ambulatoriali combinato con opportuni elementi di gestione per i Cantoni. Questa riforma ridurrebbe gli incentivi associati al finanziamento distinto di questi due tipi di prestazioni. Discussioni in proposito sono in corso nel quadro dell’Iv. Pa. 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico». La CSSS-N ha elaborato un progetto di regolamentazione giuridica, sottoposto a consultazione dal 15 maggio 2018. Si osserva inoltre un’evoluzione nelle forme giuridiche degli ospedali. Oggi, la maggior parte degli stabilimenti pubblici è costituita da enti di diritto pubblico, società anonime o fondazioni private. Tra il 2007 e il 2013 sono calate sia la quota degli ospedali integrati nella pubblica amministrazione sia la quota degli enti non autonomi. Questo spostamento degli ospedali verso forme giuridiche indipendenti può essere associato a una maggior flessibilità strategica e a una maggior autonomia, una premessa irrinunciabile nel contesto della concorrenza accresciuta nel settore ospedaliero.29 Per questi motivi non vi è alcuna necessità di legiferare.

1.3.4 Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti (M22)

L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento è stata chiesta da più parti, compresi la CdG-S nel 2014 e da ultimo anche il gruppo di esperti, quale misura da esaminare ulteriormente nel settore dei medicamenti (M22). Il 30 aprile 2014, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare i lavori necessari per passare a tale sistema. Come già rilevato dal gruppo di esperti, quanto più sarà esteso il nuovo sistema di prezzi tanto maggiori saranno i risparmi nell’AOMS. Viceversa, il sistema di prezzi deve essere impostato in modo da garantire anche la disponibilità di medicamenti sul mercato svizzero, relativamente piccolo. I due modelli in discussione (da un lato con sconto e dall’altro con sistema di notifica) fanno leva sia sul potenziale di risparmio sia sulla sicurezza dell’approvvigionamento:

- In linea di principio, il sistema di prezzi di riferimento deve essere introdotto in modo estensivo: l’unico criterio per l’inclusione nel sistema è il fatto di essere un medicamento con il medesimo principio attivo; il fatto che si tratti di preparati originali, generici, medicamenti in co-marketing o anche biosimilari è per contro irrilevante.

29 Auswirkungen der KVG-Revision Spitalfinanzierung auf die Spitallandschaft und die Sicherstellung der stationären Versorgung: Konzept- und Machbarkeitsstudie inklusive einer Bestandesaufnahme, Rapporto finale del 15 giugno 2016 su mandato dell’UFSP, pag. 58.