Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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- Viceversa, entrambi i modelli prevedono la fissazione di un prezzo di riferimento solo se nell’elenco delle specialità sono iscritti almeno tre medicamenti con il medesimo principio attivo. Stabilire un prezzo di riferimento già in presenza di due preparati intercambiabili non è opportuno per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento, viste le interruzioni della consegna che si verificano regolarmente in particolare per i principi attivi più vecchi, per i quali sono disponibili generici. Se sono offerti solo due medicamenti con il medesimo principio attivo e uno non è fornibile, non sarebbe giustificato rimborsare al massimo il prezzo di riferimento se gli assicurati non hanno la possibilità di acquistare un medicamento più vantaggioso.

- L’effetto di contenimento dei costi di un sistema di prezzi di riferimento dipende dal modello scelto e dalla sua impostazione: rispetto al sistema vigente, il modello con sconto consentirebbe risparmi soprattutto per i principi attivi con un forte volume di vendite e molti offerenti, mentre con il modello con sistema di notifica sarebbero realizzati maggiori risparmi, dal momento che questa variante introdurrebbe anche più concorrenza sul mercato.

- Una parte propria alla distribuzione, che dovrà essere stabilita in modo uniforme, consentirà inoltre di ridurre gli incentivi controproducenti e di promuovere la consegna di generici o biosimilari più vantaggiosi.30

- Dal punto di vista materiale, il modello con sconto si rifà principalmente al meccanismo del confronto dei prezzi con l’estero, usato per la fissazione del prezzo dei generici, compresa la deduzione di differenze di prezzo adeguate; il modello con sistema di notifica corrisponde invece all’attuale sistema dell’aliquota percentuale differenziata e tiene conto della concorrenza. Questo modello amplia inoltre il margine di manovra degli assicuratori.

Alla luce di queste differenze, nell’ambito della consultazione è opportuno porre in discussione entrambi i modelli.

Il gruppo di esperti propone inoltre, a titolo complementare, anche l’adeguamento del diritto di sostituzione (M24), che costituisce un utile complemento all’introduzione del sistema di prezzi di riferimento, essendo applicabile ai medicamenti intercambiabili non sottoposti al sistema di prezzi di riferimento (ossia se nell’elenco delle specialità sono iscritti al massimo due medicamenti con il medesimo principio attivo).

1.3.5 Diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori contro le decisioni dei Governi cantonali fondate sull’articolo 39 LAMal

L’introduzione di un diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori mira a garantire che i Cantoni tengano conto in modo equilibrato, nell’ambito della pianificazione, non solo degli interessi dei fornitori di prestazioni, bensì anche di quelli degli assicuratori, che rappresentano gli interessi degli assicurati.

Normalmente, i reclami dei fornitori di prestazioni mirano ad ampliare l’offerta autorizzata. I ricorsi di altri Cantoni non si riferiscono direttamente all’assistenza sul territorio del Cantone che elabora la pianificazione. Se le federazioni di assicuratori non sono legittimate a ricorrere manca la possibilità di una verifica in sede giudiziaria di

30 Cfr. anche la risposta del Consiglio federale alla mozione Humbel 16.4049 «Incentivare la dispensazione di generici e biosimilari»