Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Le convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio federale in modo da poter garantire che soddisfino le condizioni giuridiche. Le misure di gestione dei costi mirano a frenare la progressione dei costi in particolare nei settori di fornitura di prestazioni che negli ultimi anni hanno registrato una forte crescita dei costi. Si tratta di eliminare in modo mirato gli incentivi ad aumenti quantitativi ingiustificati in singole tariffe (in particolare nelle tariffe per singola prestazione).

M15 Importi forfettari nel settore ambulatoriale

Siccome attualmente la competenza sussidiaria del Consiglio federale si limita alle tariffe per singola prestazione, se i partner tariffali non si accordano il Consiglio federale non può stabilire nessun altro tipo di tariffa – ad esempio tariffe forfettarie – anche se magari nel caso concreto esso sarebbe più consono ai criteri della LAMal. L’estensione della competenza sussidiaria alle strutture tariffali forfettarie permette da un lato di rafforzare la remunerazione forfettaria, il che corrisponde a cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal) nonché alla strategia «Sanità2020». Dall’altro, questa misura permette di aumentare la pressione sui partner tariffali affinché raggiungano un’intesa nell’ambito del partenariato tariffale.

La presente modifica rinuncia a inserire nella legge l’obbligo di convenire tariffe forfettarie nel settore ambulatoriale nell’ambito del partenariato tariffale; in particolare non vi è praticamente nessuna prova, a livello internazionale, in merito ai settori in cui importi forfettari siano adeguati. È presumibile che l’estensione della competenza sussidiaria alle strutture tariffali forfettarie sarà già un incentivo sufficiente a stipulare più convenzioni forfettarie nell’ambito del partenariato tariffale.

Quale incentivo supplementare si prevede di completare, a livello di ordinanza, le disposizioni sulla tariffazione di cui all’articolo 59c OAMal, precisando che i partner tariffali sono tenuti a verificare periodicamente se le tariffe per singola prestazione non possano essere raggruppate in importi forfettari.

Resta il carattere interpretativo della competenza sussidiaria: il Consiglio federale disciplina lo stretto necessario per l’esistenza di una struttura, in modo da rispettare il più possibile il primato dell’autonomia tariffale.

M16 Tenere conto degli effetti delle economie di scala nella struttura tariffale

Il gruppo di esperti propone di documentare nella struttura tariffale gli aumenti dell’efficienza risultanti da economie di scala (vantaggi quantitativi nell’ambito della fornitura di prestazioni) e di ripercuoterli sui pazienti. Come sottolinea il rapporto del gruppo di esperti, la legislazione vigente permette già l’adeguamento delle strutture tariffali in modo da tener conto delle economie di scala nonché del progresso tecnico o tecnologico. Secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAMal, occorre provvedere affinché le convenzioni tariffali siano stabilite secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate: l’obiettivo è di garantire cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal). Conformemente all’articolo 59c capoverso 1 OAMal, nell’ambito della tariffazione occorre provvedere in particolare affinché la tariffa copra al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente (lett. a) e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni (lett. b). Il fatto di tener conto delle economie di scala e del progresso tecnico o tecnologico è quindi già parte integrante dei principi per l’elaborazione di tariffe appropriate. Una struttura può quindi essere considerata appropriata se si basa su un modello tariffale coerente e sui parametri dell’economia e soddisfa i criteri menzionati