Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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sopra. Nella pratica è importante disporre di dati che permettano di identificare e quantificare le economie di scala nonché il progresso tecnico o tecnologico. Una tariffazione deve ad esempio basarsi su un’utilizzazione sufficiente delle attrezzature e su una definizione adeguata delle prestazioni. Siccome gli aumenti dell’efficienza sono in evoluzione costante, la tariffa deve infine poter essere aggiornata regolarmente. La misura volta a tener conto delle economie di scala nonché del progresso tecnico o tecnologico nell’elaborazione delle tariffe è quindi già adempiuta dalle modifiche proposte nell’ambito tariffale, segnatamente le misure M25 Mantenere la struttura tariffale aggiornata, M34 Creazione di un ufficio nazionale delle tariffe [Iv. Pa. 17.401] e M15 Importi forfettari nel settore ambulatoriale, che rafforzano le condizioni quadro in modo concreto ed efficace.
M36 Ridurre il conflitto in materia di governance dei Cantoni (autorità indipendente per l’approvazione e la fissazione delle tariffe)
Il rapporto degli esperti propone di creare un’autorità indipendente per l’approvazione e la fissazione delle tariffe in generale o perlomeno per le tariffe ospedaliere, che attualmente sono gestite dai Governi cantonali. Questa misura dovrebbe eliminare le incompatibilità tra i molteplici ruoli dei Cantoni nei confronti degli ospedali, allo scopo di prevenire i conflitti d’interesse, che possono sorgere in particolare per il fatto che i Cantoni sono proprietari di stabilimenti ospedalieri, finanziano una quota delle prestazioni ospedaliere (almeno il 55 %) e decidono in merito alla pianificazione ospedaliera e all’approvazione o alla fissazione delle tariffe cantonali nei settori stazionario e ambulatoriale.
Con la creazione di un’autorità indipendente per l’approvazione e la fissazione delle tariffe, il gruppo di esperti prevede di trasferire a un’altra autorità l’attuale competenza dei Cantoni in quest’ambito, allo scopo di attenuare il conflitto di governance dei Cantoni. Questa misura va respinta per i motivi esposti qui di seguito.
La risoluzione del conflitto di governance dei Cantoni dovrebbe contrastare effetti potenzialmente negativi sull’entità dei costi della salute, la concorrenza nonché la libera scelta dell’ospedale. Secondo il gruppo di esperti non è tuttavia possibile quantificare le ripercussioni della misura raccomandata in termini di efficienza, efficacia e qualità del sistema sanitario. Non sono neanche disponibili esperienze provenienti dall’estero, dal momento che la struttura federalista del sistema sanitario svizzero e la conseguente problematica della governance non hanno uguali.
La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nel settore sanitario è disciplinata nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). La Confederazione emana in particolare la LAMal e i Cantoni sono competenti per l’assistenza sanitaria sul loro territorio. La legislazione federale deve tener presente questa ripartizione delle competenze. Partendo dal presupposto che le tariffe devono essere negoziate in primo luogo dai partner tariffali (assicuratori e fornitori di prestazioni) e che i Cantoni sono la principale autorità competente per l’approvazione delle tariffe, la LAMal stabilisce requisiti relativi al contenuto delle convenzioni tariffali. Nel loro ruolo di autorità incaricata di approvare e stabilire le tariffe, i Cantoni devono attenersi al quadro giuridico e adempiere i loro obblighi. Devono rispettare i principi della tariffazione stabiliti nella LAMal (in particolare i principi di economicità ed equità). Prima di stabilire o approvare le tariffe sono inoltre tenuti a consultare il Sorvegliante dei prezzi. Le autorità devono menzionare il parere del Sorvegliante nella loro decisione e motivare un’eventuale posizione divergente (art. 14 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi, LSPr;