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Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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parte del Consiglio federale diventerebbe superfluo. Bisogna inoltre tener presente che, in base al diritto vigente, il Consiglio federale può apportare adeguamenti a una struttura tariffale solo se quest’ultima si rivela inadeguata e le parti non si accordano su una revisione (art. 43 cpv. 5bisLAMal). Un obbligo di adeguamento periodico è quindi eccessivo.

Alla luce di queste considerazioni, la misura M25 proposta dal gruppo di esperti è accolta solo parzialmente, rinunciando alla proposta di incaricare il Consiglio federale di adeguare annualmente la struttura tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali. È invece recepito l’obbligo di fornire i dati. Se l’organizzazione delle tariffe non adegua regolarmente le strutture tariffali, il Consiglio federale disporrà almeno dei dati necessari per apportare, a titolo sussidiario, opportuni adeguamenti.

Misure di gestione dei costi

La misura segue sostanzialmente la linea tracciata dall’iniziativa parlamentare della CSSS-N 17.402 «Gestione dei costi nell’ambito della LAMal da parte dei partner alla convenzione», respinta dalla CSSS-S durante la riunione del 13 novembre 2017 con la motivazione che il Consiglio federale deve decidere quali misure di contenimento dei costi attuare prioritariamente nel settore sanitario in base a un’analisi globale. In alcuni punti, il presente disegno è meno ambizioso dell’iniziativa parlamentare.

I fornitori di prestazioni e gli assicuratori non dovranno necessariamente integrare le misure di gestione dei costi nelle convenzioni tariffali, ma potranno anche definirle in convenzioni separate, valide in tutta la Svizzera. In primo luogo vi sono settori in cui non esistono convenzioni tariffali, poiché le tariffe sono stabilite a livello statale (p. es. prestazioni di cura, medicamenti ecc.) e in secondo luogo vi sono settori in cui lo Stato ha dovuto fissare le tariffe poiché i partner tariffali hanno disdetto la convenzione (settore medico ambulatoriale). I fornitori di prestazioni e gli assicuratori dovranno quindi stipulare una convenzione che definisca misure di gestione dei costi, indipendentemente dal fatto che nel loro settore esista una convenzione tariffale o meno. La convenzione dovrà però essere applicabile sull’intero territorio nazionale e di conseguenza essere approvata dal Consiglio federale.

I partner tariffali saranno sostanzialmente liberi nel definire il meccanismo di gestione, in particolare le regole per correggere gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi. Potrebbero quindi anche prevedere adeguamenti della struttura tariffale o del prezzo di base o del valore del punto tariffale o ancora una combinazione di rimborso e adeguamento tariffale. Sono infatti i partner tariffali a disporre del know-how in merito all’attuabilità delle correzioni nonché dei dati per definire il meccanismo di gestione. Gli adeguamenti delle strutture tariffali valide in tutta la Svizzera dovranno però essere sottoposti per approvazione al Consiglio federale.

Nel presente progetto di legge spetta in primo luogo ai partner tariffali e solo a titolo sussidiario al Consiglio federale gestire i costi. Il fatto che i partner tariffali beneficiano di un ampio margine di manovra nei negoziati dovrebbe promuovere il raggiungimento di una soluzione contrattuale per la gestione delle prestazioni e dei costi. Come dice il titolo stesso, la misura «M01 Obiettivo vincolante per frenare l’aumento dei costi nell’AOMS» prevede un obiettivo vincolante con sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo, allo scopo di aumentare la consapevolezza dei costi da parte degli attori responsabili e ridurre la crescita dei costi dell’AOMS a un livello sopportabile. Il margine di manovra dei partner tariffali riguarderebbe in primo luogo l’attuazione dei miglioramenti dell’efficienza. Entro la fine del 2018, il Consiglio federale intende condurre un dibattito su un eventuale obiettivo vincolante.