Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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reclami che possono portare a una pianificazione intesa come riduzione e concentrazione dell’offerta, aumento dell’efficienza e della qualità e prevenzione di aumenti quantitativi. Gli interessi dei fornitori di prestazioni sono quindi tutelati maggiormente di quelli degli assicuratori e di conseguenza degli assicurati che pagano i premi.

Il vantaggio della misura è il seguente: già nel periodo in cui era il Consiglio federale a fungere da autorità di ricorso, i ricorsi delle federazioni di assicuratori erano quasi la norma al momento dell’emanazione di nuove pianificazioni e nuovi elenchi e molto spesso erano accolti, perlomeno parzialmente. I ricorsi comportavano quindi una revisione delle pianificazioni e degli elenchi. Il diritto di ricorso delle federazioni mira a garantire la tutela degli interessi dell’AOMS, facendo in modo che i Cantoni rispettino i principi di una fornitura di prestazioni corrispondente ai bisogni, economica e di alta qualità.

1.3.6 Misure nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare

La legge è modificata in modo da prevedere la possibilità, per i partner tariffali, di inserire nelle convenzioni tariffali disposizioni sulla gestione delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. Questo strumento consentirà di esercitare, nei negoziati futuri, una pressione supplementare affinché i criteri EAE siano rispettati in modo ancora più rigoroso.

A differenza della LAMal, che attribuisce al Consiglio federale un’ampia competenza in materia di approvazione, adeguamento e fissazione delle tariffe, la LAINF e la LAM sono improntate al primato delle convenzioni e all’autonomia contrattuale dei partner tariffali. Nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare, al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire le tariffe solo in caso di vuoto contrattuale associato a minacce alla sicurezza dell’approvvigionamento. Siccome nelle LAINF e nella LAM si applicano per analogia i principi tariffali della LAMal, è importante che in un procedimento di fissazione delle tariffe il Consiglio federale riceva non solo i dati degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni, bensì anche quelli dell’organizzazione nazionale delle tariffe proposta nella LAMal.

1.3.7 Misure nell’assicurazione per l’invalidità

La presente revisione non deve intralciare il ravvicinamento tra la LAI e la LAMal perseguito con il messaggio concernente l’ulteriore sviluppo dell’AI. È quindi opportuno inserire nella LAI una regolamentazione analoga sui due punti seguenti:

- in primo luogo, anche nell’ambito della LAI i partner tariffali devono essere obbligati a stabilire per convenzione misure di gestione dei costi. Se i partner tariffali non raggiungono un’intesa, anche la LAI deve attribuire al Consiglio federale la competenza sussidiaria di stabilire tale gestione;

- in secondo luogo, i fornitori di prestazioni e la nuova organizzazione che dovrà essere creata secondo l’articolo 47a capoverso 1 del disegno di LA-Mal devono essere obbligati a comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati per un’eventuale fissazione delle tariffe dell’AI.

L’inserimento nell’AI del principio di economicità costituisce un punto cardine del coordinamento con la LAMal. Per migliorare il coordinamento tra le due assicurazioni è pertanto opportuno sancire l’obbligo di definire per convenzione clausole sul moni-