Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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toraggio delle tariffe non solo nella LAMal, bensì anche nella LAI. Già ora varie convenzioni tariffali AI prevedono disposizioni sul monitoraggio. Queste esperienze positive sono un argomento supplementare per inserire nella LAI una regolamentazione analoga a quella della LAMal. A differenza di quanto previsto all’articolo 47c capoverso 2 del disegno di LAMal («Possono anche essere previste in convenzioni proprie valide in tutta la Svizzera, che devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio federale»), nell’AI le convenzioni tariffali non devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio federale, poiché la loro conclusione è di competenza dell’UFAS. All’articolo 27bismanca quindi la regolamentazione prevista all’articolo 47c capoverso 1 del disegno di LAMal. La regolamentazione prevista all’articolo 47c capoverso 2 del disegno di LAMal («Le misure di cui al capoverso 1 possono essere integrate in convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera») è obsoleta nell’AI, dato che le convenzioni concluse dall’UFAS sono sempre valide in tutta la Svizzera (a differenza delle convenzioni concluse dagli uffici AI nel settore dell’integrazione professionale).

Si rinuncia a un’organizzazione delle tariffe separata per l’assicurazione per l’invalidità, analogamente alla soluzione prevista per l'assicurazione malattie, o a un obbligo, per l’assicurazione per l’invalidità, di partecipare a tale organizzazione. Un’organizzazione delle tariffe separata sarebbe contraria all’obiettivo di uniformare le strutture tariffali. Una partecipazione dell’UFAS all’organizzazione delle tariffe della LAMal non sarebbe opportuna per motivi di corporate governance. È tuttavia presumibile che le strutture tariffali per singola prestazione o le eventuali strutture tariffali forfettarie valevoli sull’intero territorio nazionale elaborate dall’organizzazione delle tariffe saranno dichiarate applicabili anche dall’UFAS, come avviene già oggi per la struttura tariffale nel settore stazionario. È pertanto opportuno che l'organizzazione prevista per l'assicurazione malattie sia tenuta a mettere gratuitamente a disposizione i dati necessari in vista di una fissazione delle tariffe da parte del Consiglio federale.

1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze

L’introduzione di un articolo sulla sperimentazione e di un sistema di prezzi di riferimento nonché di altre competenze sussidiarie del Consiglio federale nel settore delle tariffe (istituzione di un’organizzazione per le tariffe, fissazione di misure di gestione dei costi, fissazione o adeguamento delle strutture tariffali forfettarie riferite alle cure ambulatoriali) attribuisce alla Confederazione compiti esecutivi supplementari, che comporteranno un fabbisogno di personale supplementare (cfr. cap. 3.1.2). Si tratta però di compiti associati all’obiettivo del contenimento dei costi nell’assicurazione malattie e di conseguenza proporzionati.

1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Il gruppo di esperti aveva il mandato di proporre strumenti per la Svizzera in base alle esperienze internazionali. Qui di seguito è proposta una comparazione tra vari ordinamenti giuridici per le misure più importanti, nella misura in cui sono disponibili informazioni.