Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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Il Consiglio federale potrà emanare principi relativi alla forma e all’esercizio dell’organizzazione. Per il resto le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori saranno libere nell’impostare l’organizzazione. In linea di massima, l’organizzazione delle strutture tariffali ambulatoriali potrebbe essere concepita analogamente a quella del settore stazionario, la SwissDRG SA. Per svolgere i compiti affidatile, la SwissDRG SA può contare sul sostegno di diversi gruppi di lavoro, che elaborano soluzioni per settori di compiti ben delimitati e li sottopongono per approvazione al consiglio d’amministrazione. Vi è poi una cellula di coordinazione, che costituisce un forum per tener conto del know-how dei partner su questioni di natura prevalentemente tecnica. La cellula di coordinazione prepara le decisioni del consiglio d’amministrazione e funge da organo consultivo per la SwissDRG SA.
Siccome tuttavia l’organizzazione nel settore ambulatoriale coinvolge molti più fornitori di prestazioni, l’organizzazione delle tariffe sarà responsabile per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione di diverse strutture tariffali, che possono anche presentare grandi differenze in termini di entità e importanza. Queste condizioni andranno tenute presenti nell’impostare l’organizzazione delle tariffe. Occorre prestare attenzione al fatto che sul fronte dei fornitori di prestazioni, la struttura tariffale sia elaborata dai fornitori di prestazioni competenti, ovvero i diretti interessati. Per questo può essere istituita un’organizzazione mantello con delle sotto-unità per ciascun settore di fornitura di prestazioni oppure un’organizzazione delle tariffe separata per ciascuna struttura tariffale.
Resta da stabilire la frequenza con cui l’organizzazione dovrà adeguare le strutture tariffali. Essendo opportuno modificare una struttura solo se si rivela inadeguata, si rinuncia a prescrivere la frequenza di adeguamento nella legge. L’organizzazione procederà agli adeguamenti a sua discrezione.
M25 Mantenere la struttura tariffale aggiornata
Con la misura M25, il gruppo di esperti propone inoltre quale obiettivo di incaricare il Consiglio federale di adeguare la struttura tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali (TARMED) annualmente, analogamente alla struttura SwissDRG per le misure stazionarie acute. Per consentire questo adeguamento annuale del TARMED, occorre obbligare i partner tariffali a fornire dati al Consiglio federale.
Secondo il rapporto degli esperti, un adeguamento annuale del TARMED in base all’evoluzione dei volumi permetterà di contrastare la problematica degli aumenti quantitativi. Non sono esclusi aumenti in particolare anche in seguito agli adeguamenti apportati a titolo sussidiario dal Consiglio federale, dal momento che in caso di tariffa per singola prestazione vi è l’incentivo a compensare i risparmi previsti, perlomeno in parte, con aumenti quantitativi. La misura dovrebbe anche aumentare la pressione sui partner tariffali, rafforzando la loro disponibilità a negoziare.
Benché un’attuazione rigorosa della proposta del gruppo di esperti possa contribuire a contenere l’evoluzione dei volumi, la misura rappresenta un’ingerenza non indifferente nell’autonomia dei partner tariffali. Il riesame e l’adeguamento annuali da parte del Consiglio federale e di conseguenza la periodicità breve potrebbero di fatto trasformare il TARMED in una tariffa federale, il che contrasta con l’idea del primato delle trattative e porterebbe a un indebolimento dei partner tariffali. Se invece si riuscisse a creare un’organizzazione nazionale delle tariffe (cfr. M34) competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione di strutture tariffali per singola prestazione, con tutta probabilità un adeguamento (annuale) del TARMED da