Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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Misure di gestione dei costi
L’esecuzione della nuova disposizione compete in primo luogo ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori, il Consiglio federale interviene solo a titolo sussidiario, se le parti non raggiungono un’intesa. Dopo l’entrata in vigore della modifica, i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e gli assicuratori o le loro federazioni avranno due anni di tempo per stabilire per convenzione misure volte a gestire i costi valide in tutta la Svizzera e sottoporle al Consiglio federale per approvazione.
Il Consiglio federale avrà inoltre la possibilità di definire o limitare, a livello di ordinanza, i settori in cui devono essere convenute tali misure. È previsto che, nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale limiti i settori di fornitura di prestazioni per i quali occorre convenire misure di gestione dei costi ai settori con un volume di costi rilevante, in cui nei due anni precedenti si è assistito a un forte aumento dei costi. Nell’elaborare le convenzioni, i partner tariffali potranno e dovranno quindi concentrarsi su questi settori. Inizialmente, l’accento sarà sicuramente posto sul settore delle prestazioni mediche ambulatoriali (TARMED) e su quello delle prestazioni stazionarie degli ospedali nei settori delle cure somatiche acute e delle case per partorienti (SwissDRG). Successivamente potranno essere affrontati altri settori, in particolare se in un settore di fornitura di prestazioni si assisterà a una forte evoluzione dei volumi e dei costi fatturati. Definire i settori ha senso dal momento che non necessariamente in tutti i settori s’impone una gestione dei costi, ad esempio in caso di lieve aumento dei costi negli anni precedenti o perché esistono già abbastanza restrizioni giuridiche atte a prevenire un aumento quantitativo (p. es. contenuto e portata delle prestazioni già definiti nell’ordinanza sulle prestazioni, OPre). Il Consiglio federale potrà inoltre formulare principi per la definizione delle misure di gestione dei costi. Potrebbe ad esempio prescrivere le componenti da tener presenti nel monitorare l’andamento dei volumi e dei costi o limitare le regole da prevedere per correggere gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi. Potrebbe così estendere ad altri settori misure efficaci in un settore. Potrà però anche stabilire in generale che le misure convenute non devono assolutamente minacciare la disponibilità o la qualità delle prestazioni fornite. Il Consiglio federale potrà tuttavia formulare solo principi e non obiettivi concreti relativi all’aumento dei costi in un determinato settore.
M15 Importi forfettari nel settore ambulatoriale
La presente modifica stabilisce che le tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali devono basarsi su una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera. Il Consiglio federale potrà inoltre adeguare strutture tariffali forfettarie inadeguate, se le parti non si accordano su una loro revisione. In assenza di una struttura tariffale nel settore ambulatoriale, il Consiglio federale potrà stabilirne una valida in tutta la Svizzera (basata su singole prestazioni o importi forfettari). In caso di regolamentazioni differenti a livello cantonale, che disciplinano la remunerazione concreta in franchi relativa alla struttura tariffale valida in tutta la Svizzera, spetta ai Cantoni approvarle e stabilirle. L’esecuzione è di competenza dei partner tariffali (fornitori di prestazioni, assicurazioni malattie) nonché della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito della loro competenza in materia di approvazione e della loro competenza sussidiaria in relazione alle tariffe.