Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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1.6.4 Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti (M22)
Indipendentemente dal modello scelto, l’introduzione di un prezzo di riferimento implica anche l’emanazione di prescrizioni esecutive dettagliate: occorrerà quindi adeguare le disposizioni dell’OAMal e dell’OPre sulla fissazione dei prezzi nel settore dei medicamenti.
L’autorità competente per l’attuazione del sistema di prezzi di riferimento sarà – analogamente alla fissazione e al riesame dei prezzi dei medicamenti per i quali è fissato un prezzo nell’elenco delle specialità – l’UFSP. Si tratta di una scelta opportuna segnatamente per motivi di coordinamento: se per un medicamento è stabilito un prezzo di riferimento, nell’elenco delle specialità il prezzo di tale medicamento è stralciato. Occorre tuttavia rilevare che la fissazione del prezzo di riferimento – a differenza dell’iscrizione del medicamento nell’elenco delle specialità – avverrà mediante un atto legislativo, ossia un’ordinanza. L’introduzione del sistema di prezzi di riferimento dovrà avvenire in modo scaglionato, in funzione del volume di mercato, sull’arco di tre anni.
1.6.5 Diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori contro le decisioni dei Governi cantonali fondate sull’articolo 39 LAMal
L’adeguamento previsto non richiede alcuna concretizzazione a livello di ordinanza e non comporta, né per i Cantoni né per i partner tariffali, alcuna modifica che presupponga una preparazione.
1.6.6 Misure nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare
L’attuazione dell’inserimento di disposizioni sulla gestione delle prestazioni assicurative o dei relativi costi nelle convenzioni tariffali spetterà ai partner tariffali.
Conformemente al disegno, il Consiglio federale dovrà emanare, a livello di ordinanza, disposizioni esecutive sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
1.6.7 Misure nell’assicurazione per l’invalidità
L’attuazione ricalca quella della LAMal. A essere chiamati in causa sono in primo luogo i partner tariffali, ossia i fornitori di prestazioni o le loro federazioni da un lato e l’UFAS dall’altro. Se i partner tariffali non si accordano sulle misure di gestione dei costi, il Consiglio federale potrà intervenire a titolo sussidiario.
Il Consiglio federale dovrà tener conto del principio di proporzionalità (rapporto tra oneri della gestione dei costi e «benefici» o potenziale di risparmio per l’AI). Se un tipo di prestazione non supera un determinato volume finanziario, potrà così prevedere agevolazioni nella gestione dei costi. Se del caso, il Consiglio federale dovrà poter prevedere una differenziazione tra la LAMal e la LAI.
1.7 Interventi parlamentari
Mozione Gruppo liberale radicale 17.3607 «Prevedere un aggiornamento rego-
lare delle tariffe LAMal. Per una buona qualità a costi sostenibili»
Il Gruppo liberale radicale ha depositato la mozione 17.3607 «Prevedere un aggiornamento regolare delle tariffe LAMal. Per una buona qualità a costi sostenibili» in