Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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convenzione o dall’autorità competente e non possono esigere remunerazioni superiori per prestazioni previste dalla LAMal. Questa protezione tariffale si applica anche ai medicamenti iscritti nell’elenco delle specialità.
Il diritto vigente contempla una deroga alla protezione tariffale per la remunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici. Questa deroga deve applicarsi anche ai medicamenti con un prezzo di riferimento, dal momento che nel sistema di prezzi di riferimento i fornitori di prestazioni possono esigere una remunerazione superiore se l’assicurato acquista un medicamento il cui prezzo supera quello di riferimento.
Il prezzo di riferimento è quindi rilevante in primo luogo per i fornitori di prestazioni (e gli assicurati), ma non direttamente per i titolari dell’omologazione, che non sono neanche i destinatari della disposizione.
Art. 47a
È introdotto l’obbligo, per le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, di istituire un’organizzazione paritetica competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali anche per il settore ambulatoriale. Per strutture tariffali s’intendono sia le strutture tariffali per singola prestazione sia le nuove strutture tariffali forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali. L’impostazione delle tariffe temporali resta di competenza diretta esclusiva dei partner tariffali.
Art. 47b
I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare all’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal i dati di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti. I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro federazioni nonché l’organizzazione devono inoltre comunicare gratuitamente al Consiglio federale dati per fissare, adeguare e approvare adeguatamente le tariffe e i prezzi. Per far rispettare l’obbligo di comunicare i dati, nel senso di fornirli, per le federazioni di fornitori di prestazioni e assicuratori nonché l’organizzazione sono previste possibilità di sanzionamento. Le sanzioni – l’ammonizione e una multa fino a 20 000 franchi – possono essere prese dal Consiglio federale.
Art. 47c Misure di gestione dei costi
Il capoverso 1 obbliga i partner tariffali (fornitori di prestazioni e assicuratori) a prevedere misure di gestione dei costi (p. es. riduzioni delle tariffe, tariffe decrescenti, rimborsi).
Secondo il capoverso 2, i partner tariffali hanno anche la possibilità di integrare le misure in convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera nuove o vigenti. Le misure possono tuttavia anche essere previste in convenzioni proprie valide in tutta la Svizzera. Come le convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera, anche tali convenzioni devono essere approvate dal Consiglio federale.
Secondo il capoverso 3, la convenzione deve disciplinare la sorveglianza dell’evoluzione dei volumi e dei costi in un determinato settore di fornitura di prestazioni e, secondo il capoverso 4, contenere regole per correggere gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi rispetto all’anno precedente.