Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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L’adeguamento legislativo previsto dà seguito alla richiesta di rendere obbligatoria, nel sistema del terzo pagante, la consegna di una copia della fattura agli assicurati. In caso di infrazioni alla fatturazione (p. es. in caso di omissione della consegna di una copia della fattura all’assicurato) sono ora previste possibilità di sanzioni. La comprensibilità delle fatture – chiesta nella mozione in relazione alla struttura tariffale TARMED – dovrà essere concretizzata ulteriormente a livello di ordinanza. Tale richiesta sarà pertanto adempiuta nell’ambito delle concretizzazioni a livello di ordinanza.

Postulato Weibel 16.3514 «Cambio di sistema nella formazione dei prezzi dei me-

dicamenti»

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che approfondisca vari interrogativi, segnatamente in relazione alle condizioni quadro normative nel settore dei prezzi dei medicamenti.

Nella sua risposta, il Consiglio federale rimanda in particolare alle esperienze maturate nel caso dei medicamenti con brevetto scaduto (preparati originali e generici) rilevando che le forze di mercato della domanda e dell'offerta non riescono a mettere in moto una dinamizzazione sufficiente per un calo dei prezzi. L'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento adempierà tale richiesta nel sistema di fissazione statale dei prezzi vigente.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 42 cpv. 3

La legge precisa che, nel sistema del terzo pagante, il fornitore di prestazioni ha l’obbligo di consegnare una copia della fattura all’assicurato. È così chiaramente stabilito, a livello di legge, che è il fornitore di prestazioni che ha l’obbligo di consegnare una copia della fattura all’assicurato senza che questi debba farne richiesta.

Art. 43 cpv. 5

L’articolo 43 capoverso 5 è esteso alle tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali: anch’esse dovranno basarsi su una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera. Ai sensi della legge, il sistema tariffale a livello nazionale presuppone sia una struttura tariffale sia un valore di base in franchi: la struttura deve sempre essere uniforme a livello nazionale, mentre il valore di base può variare da un Cantone all’altro (p. es. a causa di una struttura dei costi differente a livello di affitti e/o salari).

In seguito al completamento dell’articolo 43 capoverso 5 LAMal, le competenze sussidiarie del Consiglio federale di stabilire (art. 43 cpv. 5 LAMal, secondo periodo) e adeguare (art 43 cpv. 5bisLAMal) le strutture tariffali sono estese alle strutture tariffali forfettarie.

Art. 44 cpv. 1, secondo periodo

Secondo la disposizione dell’articolo 44 capoverso 1 LAMal relativa alla protezione tariffale, i fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla