Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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gestione dei costi e che le sanzioni e le misure di risparmio accettate anche all’interno delle federazioni dei fornitori di prestazioni o proposte da tali federazioni hanno maggiori probabilità di successo delle riduzioni tariffali imposte unilateralmente dal governo. Emerge inoltre che la gestione dei costi deve essere completata da misure parallele. Per evitare, nei limiti del possibile, effetti indesiderati come razionamento, minori incentivi a operare in modo efficiente e incentivi strategici per garantire il reddito, sembrano particolarmente importanti sistemi di remunerazione compatibili con gli incentivi e una garanzia efficace della qualità, ossia un monitoraggio completo dei costi e della qualità.

M15 Importi forfettari nel settore ambulatoriale

Nei Paesi europei, la legge non prevede un obbligo di accordarsi su tariffe forfettarie nel settore ambulatoriale. Le strutture per singola prestazione ambulatoriale sono tuttavia spesso associate a una limitazione dei costi o a un budget (p. es. Germania, Paesi Bassi), che consente di attenuare l’effetto di lievitazione dei costi delle strutture per singola prestazione. La necessità economica di una remunerazione forfettaria è pertanto ridotta.

In relazione a una remunerazione forfettaria nel settore ambulatoriale, i Paesi Bassi hanno adottato un sistema di importi forfettari per i medici specialisti. La classificazione nei gruppi di casi si basa su una combinazione di diagnosi e trattamenti, analogamente al sistema DRG nel settore stazionario. Siccome questo sistema si riferisce all’intero iter di cura, una struttura uniforme può abbracciare l’assistenza completa, dal primo contatto con lo specialista all’eventuale ricovero e alla riabilitazione.

Anche altri Paesi (Scandinavia, Danimarca) hanno adottato strutture di remunerazione forfettaria derivate dal sistema DRG, che trovano impiego a livello intersettoriale. Si tratta però di strutture adattate alle condizioni giuridiche e culturali specifiche di ciascun Paese. Di norma, gli importi forfettari ambulatoriali si concentrano su trattamenti molto tecnici, invasivi.

1.5.4 Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti (M22)

In Europa i sistemi di prezzi di riferimento sono molto diffusi. Sei dei nove Stati di riferimento considerati dall’UFSP nel confronto dei prezzi con l’estero hanno adottato un sistema di prezzi di riferimento, anche se in alcuni Paesi tale sistema è in parte ormai irrilevante. In Gran Bretagna e in Austria non esiste un sistema di prezzi di riferimento, mentre la Svezia applica un sistema simile, basato su notifiche.

Di norma, i sistemi esteri di prezzi di riferimento si basano sul livello ATC 5 (ossia a livello di indicazioni e principi attivi). Vi sono anche sistemi basati sul livello ATC 4 (principi attivi equivalenti dal punto di vista farmacologico) o sul livello ATC 3 (principi attivi equivalenti dal punto di vista terapeutico). In genere è costituito un gruppo di riferimento quando scade la protezione garantita dal brevetto al preparato originale e sono disponibili alternative terapeutiche. In tutti i Paesi con un sistema di prezzi di riferimento, il gruppo di riferimento comprende il preparato originale fuori brevetto e almeno un prodotto sostitutivo (p. es. un generico). I medicamenti inclusi nei gruppi di riferimento sono solitamente generici. In Germania sono inseriti nel sistema di prezzi di riferimento anche medicamenti protetti da un brevetto, a condizione che non si tratti di medicamenti «innovativi». Sono espressamente eccettuati solo i principi attivi protetti da un brevetto «che hanno un’azione innovativa o costituiscono un miglioramento terapeutico, anche sotto forma di minori effetti collaterali».