Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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Conformemente alle caratteristiche del sistema di prezzi di riferimento, per i medicamenti più cari all’interno del gruppo di riferimento la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita in farmacia è a carico del paziente. Per il resto si applicano le consuete franchigie (o tasse sulla ricetta) in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi e aliquote percentuali – in questi casi in base al prezzo di riferimento – in Belgio, Danimarca, Finlandia e Francia. Per prevenire oneri finanziari eccessivi a carico dei pazienti, anche negli Stati di riferimento vigono limiti massimi per la loro partecipazione. In genere, tuttavia, non è previsto alcun esonero dalla partecipazione per i pazienti che si oppongono alla sostituzione con generici. Fa eccezione il Belgio, dove se è stato superato il valore limite annuo per la partecipazione non viene addebitata la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita in farmacia.
1.6 Attuazione
1.6.1 Articolo sulla sperimentazione (M02)
Il nuovo articolo 59b è una disposizione generale, che permette al DFI di autorizzare progetti pilota volti a contenere l’aumento dei costi proposti da vari attori. La LAMal disciplina le condizioni giuridiche quadro che devono soddisfare tali progetti, in particolare i settori in cui possono essere realizzati, le deroghe alla LAMal e le deleghe legislative. Le norme generali di controllo e vigilanza della LAMal non sono interessate dalla regolamentazione relativa ai progetti pilota. Le condizioni che dovrà soddisfare il progetto pilota sottoposto per autorizzazione al DFI saranno stabilite dal Consiglio federale nell’OAMal. Tra tali condizioni figurano segnatamente le seguenti:
- il progetto pilota propone un modello innovativo, che si distingue dalle misure esistenti e in vigore;
- è presentato in genere da Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori o organizzazioni di pazienti;
- è limitato nel tempo e sul territorio;
- presenta le misure proposte e gli effetti attesi in termini di contenimento dei costi;
- non provoca, a medio termine, alcun aumento dei costi, né costi supplementari a carico dell’AOMS o di altre assicurazioni sociali;
- i costi della sua realizzazione e integrazione sono sostenuti dagli attori coinvolti;
- il ritorno alla situazione precedente la sua autorizzazione è possibile;
- è previsto un piano di valutazione e un rapporto finale da parte di esperti esterni indipendenti.
Al termine del progetto pilota, il promotore presenta all’UFSP un rapporto finale sugli effetti e i risultati del modello testato. Sulla base di tale rapporto, il DFI valuta a sua volta la pertinenza di un’integrazione del modello nella legge e presenta un rapporto al Consiglio federale.
Il DFI decide in merito alla domanda e concretizza le condizioni quadro del progetto pilota in un’ordinanza, pubblicata nella raccolta ufficiale (RU). Questa procedura garantisce la certezza del diritto per tutti i partecipanti.