Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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1.6.2 Controllo delle fatture
Copia della fattura all’assicurato
In seguito all’adeguamento dell’articolo 42 capoverso 3 LAMal occorre adeguare anche l’articolo 59 capoverso 4 OAMal. Siccome il suo contenuto è perlopiù trasferito nella LAMal, l’articolo diventa obsoleto. Resta prevista a livello di ordinanza la possibilità, per il fornitore di prestazioni, di convenire con l’assicuratore che sia quest’ultimo a consegnare la copia della fattura. In sostanza, l’adeguamento della legge non crea nuove competenze o nuovi compiti. Già oggi i fornitori di prestazioni sono tenuti, nel sistema del terzo pagante, a far pervenire all’assicurato una copia della fattura. Tuttavia non sempre adempiono tale obbligo. Dal momento che ora in caso di inadempienza sono previste sanzioni, il suo rispetto comporterà un certo onere supplementare per i fornitori di prestazioni. Per consentire a questi ultimi di prepararsi occorre concedere loro un po’ di tempo prima dell’entrata in vigore dell’adeguamento.
1.6.3 Tariffe e gestione dei costi
M34 Creazione di un ufficio nazionale delle tariffe
Il Consiglio federale dovrà o potrà adottare disposizioni dettagliate a livello di ordinanza. Potrà ad esempio emanare principi relativi alla forma e all’esercizio dell’organizzazione delle tariffe (p. es. sulla composizione, eventualmente con la partecipazione dei Cantoni, i processi decisionali, le modalità di decisione) onde garantire un’impostazione adeguata. Potrà anche disciplinare il finanziamento dell’organizzazione, che pure rientra nella nozione di esercizio. Potrà specificare i dati che dovranno essere forniti (in particolare sui costi e le prestazioni). Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori hanno due anni di tempo dall’entrata in vigore della legge per istituire l’organizzazione. Se non adempiranno tale obbligo, sarà il Consiglio federale a istituirla.
M25 Mantenere la struttura tariffale aggiornata
Conformemente al disegno, il Consiglio federale deve emanare, a livello di ordinanza, disposizioni esecutive sul trattamento dei dati nel rispetto del principio di proporzionalità. Spetterà al Consiglio federale stabilire quali dati sono necessari per fissare, adeguare ed approvare le tariffe e i prezzi.
In base alla disposizione proposta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni, gli assicuratori e le loro federazioni nonché l’organizzazione sono tenuti a comunicare i dati. Spetta alle federazioni fornire al Consiglio federale i dati dei loro affiliati. Ciò significa che i singoli fornitori di prestazioni e assicuratori dovranno comunicare i dati necessari alla loro associazione, che a sua volta li inoltrerà al Consiglio federale tutti assieme. Se una federazione di assicuratori o fornitori di prestazioni o l’organizzazione non adempirà tale obbligo saranno prese sanzioni. Oltre all’ammonizione, la legge prevede una multa fino a 20 000 franchi, ordinata dal Consiglio federale. Nei confronti dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori inadempienti, la LAMal non prevede invece alcuna possibilità di sanzionamento diretto. È tuttavia ipotizzabile prevedere sanzioni nelle varie convenzioni tariffali.