Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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gruppo di riferimento o se la Svizzera dovesse perdere attrattiva quale sede per i fabbricanti di generici. L’ammontare massimo dell’eventuale supplemento dovrà essere stabilito dal Consiglio federale (cpv. 7 lett. c). Il supplemento dovrà essere fissato segnatamente in modo da evitare che il prezzo di riferimento superi il prezzo massimo.

Come descritto sopra, per fissare e calcolare un prezzo di riferimento nell’elenco delle specialità devono essere iscritti almeno tre dei medicamenti interessati. In occasione del calcolo iniziale del prezzo di riferimento in base al terzo meno caro, l’UFSP può così orientarsi ai prezzi iscritti nell’elenco delle specialità.

Dopo la fissazione iniziale del prezzo di riferimento e del prezzo massimo, i titolari dell’omologazione sono liberi di stabilire i prezzi dei loro medicamenti. L’unica condizione è che i medicamenti che distribuiscono non superino (considerando tutte le componenti del prezzo) il prezzo massimo di cui al capoverso 3. Per garantire che ogni altra fissazione del prezzo si orienti alla sua composizione effettiva e alle condizioni di mercato attuali, l’UFSP deve disporre delle informazioni pertinenti sui prezzi. Periodicamente, i titolari dell’omologazione dei medicamenti con il medesimo principio attivo devono quindi notificare i prezzi all’UFSP (cpv. 4). In base ai prezzi notificati, l’UFSP potrà calcolare il prezzo medio del terzo meno caro.

Il Consiglio federale stabilirà, a livello di ordinanza, quali componenti del prezzo dovranno essere notificate con quale periodicità (cpv. 7 lett. a e f). Potrà prevedere che i prezzi notificati siano pubblici (cpv. 8 lett. a), allo scopo di continuare a rispondere al bisogno di trasparenza sui prezzi dei medicamenti in Svizzera, promuovere la concorrenza tra i titolari dell’omologazione e mettere a disposizione degli assicuratori le informazioni necessarie per eventuali decisioni in merito alla remunerazione dei medicamenti nel sistema di prezzi di riferimento (cfr. cpv. 5).

Per garantire un approvvigionamento più vantaggioso, gli assicuratori possono prevedere di remunerare solo singoli medicamenti per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento (cpv. 5). Pubblicano annualmente un elenco di tali medicamenti e lo comunicano a tutti gli assicurati assieme ai nuovi premi. I fornitori di prestazioni e gli assicurati possono così consultare in qualsiasi momento se e, in caso affermativo, fino a che importo gli assicuratori assumono i costi di un determinato medicamento nell’ambito dell’AOMS.

Questa competenza degli assicuratori dovrebbe creare più concorrenza tra i titolari dell’omologazione e indurli ad adeguare i prezzi a quelli che gli assicuratori sono disposti a remunerare. È presumibile che ciò contribuirà a contenere i costi, dal momento che i prezzi devono essere notificati all’UFSP e fungono da base per la fissazione periodica del prezzo di riferimento.

La condizione di garantire un approvvigionamento più vantaggioso, che si rifà all’articolo 41 capoverso 4 LAMal («secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi»), esprime l’aspettativa che gli assicuratori decidano orientandosi esclusivamente al contenimento dell’aumento dei costi. Occorre precisare che la limitazione della remunerazione di determinati medicamenti di cui al capoverso 5 non costituisce una forma particolare d’assicurazione secondo l'articolo 62 LAMal. Gli assicuratori sono però liberi di integrare una limitazione del genere in un modello particolare.

Il Consiglio federale può prevedere che i medicamenti remunerati dagli assicuratori siano pubblicati in modo centralizzato (cfr. cpv. 8 lett. b). Una possibilità potrebbe consistere in uno strumento online messo a disposizione dall’UFSP.