Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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Art. 59b
Il capoverso 1 precisa lo scopo della disposizione, ossia permettere di sperimentare nuovi modelli per contenere l’aumento dei costi. I modelli proposti devono essere innovativi e non prevedere misure già in vigore.
Il rapporto degli esperti come pure i vari interventi depositati su questa tematica propongono esempi di possibili progetti pilota. Un’analisi del rapporto, delle discussioni tra i vari attori e degli interventi parlamentari ha rivelato che dovrebbero essere autorizzati progetti pilota in vari ambiti. L’elenco di cui al capoverso 1 è esaustivo. Conformemente ai principi applicabili nell’ambito delle regolamentazioni sperimentali, per modificare diritti fondamentali è necessaria una base legale chiara. Per questo motivo, la legge limita i settori in cui potranno iscriversi i progetti. Saranno pertanto possibili progetti pilota nei seguenti ambiti:
- fornitura di prestazioni su mandato dell’AOMS invece della remunerazione delle prestazioni. Bisogna poter testare l’impatto sull’evoluzione dei costi di un passaggio dal principio della remunerazione dei costi a quello delle prestazioni su mandato dell’AOMS (applicato p. es. nelle assicurazioni contro gli infortuni, per l’invalidità e militare), ossia a un sistema in cui, per principio, l’assicuratore mette a disposizione dell’assicurato, a sue spese, le prestazioni. Il debitore del fornitore di prestazioni è quindi l’assicuratore e non l’assicurato. Il fornitore di prestazioni non ha alcun diritto di credito nei confronti dell’assicurato. Ha per contro un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore. Il principio delle prestazioni su mandato dell’AOMS non significa tuttavia che l’assicuratore debba fornire lui stesso le cure, attraverso i propri organi e i propri istituti, ma solo che deve metterle a disposizione a sue spese facendo ricorso a professionisti medici, stabilimenti di cura eccetera.
A essere interessati sono unicamente i settori in cui non si applica ancora il principio del terzo pagante (cfr. art. 42 cpv. 2 LAMal). L’idea è di analizzare in particolare gli effetti di una miglior gestione delle prestazioni da parte degli assicuratori malattie;
- allentamento del principio di territorialità per l’assunzione di cure all’estero al di fuori della cooperazione transfrontaliera (lett. b; cfr. art. 34);
- limitazione della scelta del fornitore di prestazioni (lett. c; cfr. art. 41);
- finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (lett. d);
- promozione delle cure coordinate e integrate (a patto che riducano i costi) (lett. e; cfr. art. 46-49a);
- altri strumenti di gestione dei costi (lett. f; cfr. art. 62), in modo da poter testare tra l’altro le remunerazioni forfettarie nel settore ambulatoriale.
Oltre ai progetti rientranti negli ambiti enumerati, è possibile introdurre a titolo di progetti pilota nuovi diritti e nuovi obblighi. In virtù del principio di legalità, la loro introduzione richiede una base legale esplicita. Tale base legale è costituita dall’ordinanza che dovrà essere emanata per ciascun progetto pilota. Partendo ad esempio dall’ipotesi che si possa frenare l’aumento dei costi riducendo certe spese amministrative; per esempio, nell’ambito di un progetto pilota si potrebbe rendere obbligatoria la