Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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specialità sono iscritti due medicamenti con il medesimo principio attivo, dal momento che il loro prezzo è fissato in base alle regole dell’ammissione nell’elenco delle specialità. Con l’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento (cfr. art. 52b del disegno di LAMal) per l’AOMS diventa infatti praticamente irrilevante che all’assicurato sia consegnato un medicamento più costoso o più vantaggioso, essendo assunto al massimo il prezzo di riferimento, che è lo stesso per tutti i medicamenti appartenenti allo stesso gruppo di riferimento. Un’eventuale differenza rispetto al prezzo effettivo per il pubblico è a carico dell’assicurato.
Questa limitazione si applica «a parità di idoneità medica all’assicurato»: se tale condizione non è soddisfatta, ossia se per motivi d’ordine medico il medico prescrive espressamente il medicamento più costoso, non sussiste alcuna limitazione. Questa formulazione rispecchia la disposizione vigente, secondo cui il medico può esigere esplicitamente la consegna del preparato originale. I «motivi d’ordine medico» sono descritti all’articolo 38a OPre. La formulazione «a parità di idoneità medica all’assicurato» si riferisce allo stato di salute del singolo paziente e garantisce che la sostituibilità dei medicamenti sia valutata individualmente: la sostituzione di un medicamento può provocare ad esempio intolleranze a una persona che vi è predisposta, e non sollevare alcun problema a un’altra.
Affinché eventuali deroghe siano gestite in modo più restrittivo, ma al tempo stesso uniforme, il Consiglio federale può stabilire condizioni che devono soddisfare i medicamenti per essere considerati di pari idoneità medica (cpv. 4).
Nell’interesse della libertà di scelta degli assicurati deve sussistere la possibilità di acquistare il medicamento più costoso anche a parità di idoneità medica. La persona che prescrive o che consegna il medicamento deve informare l’assicurato che l’AOMS remunera unicamente il prezzo del medicamento più vantaggioso. La differenza tra questo prezzo e quello più caro è a carico dell'assicurato, dal momento che questa scelta non deve andare a scapito dell’AOMS (cpv. 2). Gli assicurati possono quindi mantenere la libertà di scelta. In cambio devono però essere disposti ad assumersi la differenza di prezzo.
Come nel diritto vigente, in caso di sostituzione vige l’obbligo d’informazione: se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, colui che consegna il medicamento informa colui che l’ha prescritto (cpv. 3).
Art. 52b Remunerazione dei medicamenti con prezzo di riferimento
In merito alla fissazione del prezzo di riferimento, sulla scorta dei sistemi di prezzi di riferimento in vigore all’estero sono proposti due modelli: un modello con sconto e uno con sistema di notifica.
Modello con sconto
L’inserimento nel sistema di prezzi di riferimento scatta quando nell’elenco delle specialità sono iscritti almeno tre medicamenti con il medesimo principio attivo (cpv. 1). Se vi sono solo uno o due medicamenti, resta quindi determinante il prezzo dell’elenco delle specialità. L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento non deve infatti mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento: se sono offerti solo due medicamenti con il medesimo principio attivo, non devono essere esposti alla pressione esercitata sui prezzi dal sistema di prezzi di riferimento, onde evitare che tali