Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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L’elenco delle specialità contiene tutti i medicamenti rimborsati dall’AOMS con l’indicazione del prezzo massimo assunto (compresi il prezzo di fabbrica per la consegna e la parte propria alla distribuzione). I medicamenti che devono essere inseriti nel sistema di prezzi di riferimento sono quindi iscritti nell’elenco delle specialità con un prezzo. Se a tali medicamenti è attribuito un prezzo di riferimento, allora il prezzo attuale dovrà essere cancellato dall’elenco delle specialità. Il fatto che il prezzo di riferimento emanato per via di ordinanza sostituisce il prezzo del medicamento che figura nell’elenco delle specialità risulta dall’articolo 52 capoverso 1 lettera b. Risulta quindi superfluo modificare la decisione con cui a suo tempo era stato fissato il prezzo del medicamento nell’elenco delle specialità.

Il prezzo di riferimento è il prezzo massimo assunto dall’AOMS. I titolari dell’omologazione sono dunque liberi di offrire i loro medicamenti a un prezzo per il pubblico superiore al prezzo di riferimento. Dal canto suo, l’assicurato è libero di scegliere quale medicamento con il medesimo principio attivo acquistare; a seconda della sua decisione, la differenza tra il prezzo di riferimento assunto dall’AOMS e il prezzo per il pubblico andrà a suo carico. Per evitare un onere eccessivo a carico degli assicurati, oltre al prezzo di riferimento è fissato un limite massimo per il prezzo per il pubblico (il cosiddetto prezzo massimo): si tratta del prezzo massimo che i fornitori di prestazioni possono fatturare agli assicurati (cfr. art. 52 cpv. 1bislett. b del disegno di LA-Mal). Nel sistema di prezzi di riferimento, i titolari dell’omologazione possono quindi fissare i prezzi autonomamente, a patto che il prezzo per il pubblico non superi il prezzo massimo. Tale prezzo massimo deve corrispondere al valore fissato in base al confronto dei prezzi con l’estero e dedotte adeguate differenze di prezzo, considerando le componenti del prezzo (p. es. parte propria alla distribuzione; cfr. cpv. 6 lett.

d) stabilite dal Consiglio federale (cpv. 4). Se nell’elenco delle specialità sono iscritti solo tre medicamenti con il medesimo principio attivo, il prezzo di riferimento e il prezzo massimo sono identici; vi è una differenza solo a partire da quattro medicamenti con il medesimo principio attivo: in questo caso, il prezzo di riferimento è inferiore al prezzo massimo.

I prezzi di riferimento e i prezzi massimi devono essere riesaminati periodicamente (cpv. 5). La periodicità di tale riesame rientra nella sfera di competenza dell’autorità legislativa (cfr. art. 52 cpv. 1bis). Analogamente al sistema vigente, con un riesame annuale dell’aliquota percentuale differenziata e la correlazione tra i risparmi e il ritmo di riesame, nonché al fine di promuovere la concorrenza tra i titolari dell’omologazione dovrà essere stabilito il maggior ritmo di riesame possibile. È ipotizzabile ad esempio un ritmo annuale. Bisognerà inoltre stabilire la data alla quale dovranno eventualmente essere adeguati periodicamente i prezzi di riferimento e i prezzi massimi.

In questo contesto occorre tener presente che, per principio, i prezzi sono adeguati solo se dal riesame risulta un prezzo inferiore a quello vigente. Se il risultato è superiore restano applicabili il prezzo di riferimento o il prezzo massimo vigenti. Ciò corrisponde alla regolamentazione attuale per il riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni (cfr. art. 65d cpv. 4 OAMal) e alle misure straordinarie per contenere l’aumento dei costi (cfr. art. 35 OPre). Se l’approvvigionamento è minacciato, il Consiglio federale potrà tuttavia derogare a tale principio (cpv. 7 lett. b).

Le modalità del riesame ricalcano il modello applicato per la prima fissazione del prezzo di riferimento. Anche nell’ambito del riesame periodico del prezzo di riferimento, il prezzo è determinato, nei limiti del possibile (cfr. cpv. 7), in base a un confronto dei prezzi con l’estero e dedotte adeguate differenze di prezzo (cfr. cpv. 2). Per il riesame occorrerà inoltre stabilire l’ammontare della differenza di prezzo e