Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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fattura elettronica. Affinché beneficino di una statistica significativa con un numero di attori rappresentativo, deve essere possibile obbligare gli attori interessati a partecipare, entro certi limiti geografici e temporali.

Il capoverso 2 formula i principi generali dei progetti pilota. Nella misura in cui si tratta di istituire un modello innovativo e di sperimentarne gli effetti, l’oggetto, la durata e l’applicazione territoriale devono essere limitati. A causa della loro natura sperimentale, i progetti pilota devono limitarsi allo stretto necessario. Ciò significa che non devono dunque essere attuati su scala nazionale, ma devono comunque essere abbastanza estesi per essere rappresentativi. Anche la limitazione temporale è incontestabile, visto il carattere particolare della situazione giuridica, che garantisce una deroga alla legge durante un periodo specifico. Ai fini della certezza del diritto, dopo il tempo necessario per la valutazione, bisogna rinunciare ai progetti che non permettono di contenere l’aumento dei costi e integrare quelli efficaci nel sistema giuridico vigente (cfr. anche i commenti al cpv. 6).

Il capoverso 3 precisa che il DFI emana un’ordinanza che stabilisce le deroghe alla legge nonché i nuovi diritti e i nuovi obblighi. L’emanazione di un’ordinanza garantisce la certezza del diritto nonché la parità di trattamento. Se una partecipazione volontaria non permette di ottenere una valutazione adeguata degli effetti di una generalizzazione della regolamentazione sperimentale, il carattere potenzialmente obbligatorio dei progetti richiede la forma dell’ordinanza, nella misura in cui sarà materialmente molto difficile, se non impossibile, raggiungere individualmente tutte le persone interessate dal progetto, dalla fase di esercizio del diritto di essere sentiti al momento della notifica della sua approvazione.

Il capoverso 4 stabilisce che il progetto pilota può essere reso obbligatorio per gli attori interessati, se una partecipazione volontaria non permette di ottenere una valutazione adeguata degli effetti di una generalizzazione della regolamentazione sperimentale.

Gli attori devono poter partecipare volontariamente ai progetti pilota e, nei limiti del possibile, i progetti presentati dovranno poter essere autorizzati con una partecipazione volontaria. Al momento della presentazione del progetto, gli attori dovranno dimostrare la riduzione dei costi attesa. Conformemente al principio di proporzionalità, il grado di obbligatorietà deve corrispondere al possibile contenimento dei costi previsto. Sarà possibile dichiarare obbligatoria la partecipazione di uno o più attori interessati dal progetto specifico. L’obbligo di partecipare a un progetto pilota va inteso come ultima ratio.

Attualmente, la LAMal permette già agli attori di beneficiare di un certo margine di manovra. I Cantoni e gli assicuratori possono infatti già adottare misure volte a contenere l’aumento dei costi: possono infatti accordare limiti di spesa (art. 54 LAMal), ordinare un blocco delle tariffe (art. 55 LAMal), limitare il numero di autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione malattie (art. 55a LAMal) o ancora elaborare modelli di assicurazione alternativi o limitare la scelta del fornitore di prestazioni (art. 62). Ma queste possibilità non sono sfruttate in misura sufficiente.

Contrariamente ai progetti pilota dell’assicurazione per l’contro gli infortuni, per l’invalidità e militareà, quelli previsti all’articolo 59b LAMal mirano a valutare gli effetti di contenimento dei costi di un nuovo modello su una quota rappresentativa di attori interessati. Lo scopo differisce quindi da quello dei progetti pilota della LAI, poiché