Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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la LAMal non verte su situazioni individuali (come p. es. il progetto «Capitale di partenza» della LAI), ma riveste un carattere generale e astratto. Se la sperimentazione è troppo limitata, quindi, gli effetti non potranno essere analizzati in modo adeguato e scientifico.
Per indurre il maggior numero possibile di attori a partecipare ai progetti pilota, è opportuno ispirarsi in parte alla regolamentazione adottata per la cartella informatizzata del paziente. In quest’ambito, la partecipazione dei vari attori è facoltativa. Per poter contare sull’adesione di un numero sufficente di partecipanti, tuttavia, secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera f LAMal gli ospedali e gli altri istituti sono costretti ad affiliarsi a una comunità di riferimento per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. Anche i progetti pilota volti a contenere l’aumento dei costi devono quindi poter beneficiare di tale carattere potenzialmente obbligatorio per ottenere rapidamente risultati probanti e di buona qualità. Per questo motivo, l’articolo 59b prevede la possibilità, in certi casi, d’imporre la partecipazione a un certo numero di attori.
L’introduzione dell’articolo per i progetti pilota potrà generare un valore aggiunto solo se l’attuazione di tali progetti ha un certo carattere vincolante.
Il capoverso 5 prevede la delega di competenze al Consiglio federale, che stabilirà nell’OAMal gli elementi fondamentali, come i presupposti e le condizioni formali emateriali che devono soddisfare i progetti pilota in generale.
Gli attori che chiedono l’autorizzazione di un progetto pilota dovranno in primo luogo allestire un fascicolo completo, che rispetti le disposizioni generali sui progetti pilota previste dall’OAMal.
Per essere autorizzato, un progetto deve soddisfare varie condizioni. Dovrà in primo luogo essere innovativo e distinguersi dalle misure vigenti nonché essere conforme ai principi inderogabili garantiti dalla legge.
Dovrà inoltre soddisfare un certo numero di condizioni formali, segnatamente la designazione del progetto, la descrizione delle misure previste, la determinazione della durata e del territorio geografico interessati, la designazione degli attori coinvolti o interessati dal progetto, la presentazione di un piano di valutazione e indicazioni sul rapporto finale. Non è previsto alcun incentivo finanziario. Eventuali spese sono a carico del richiedente.
In generale, i progetti potranno essere presentati da uno o più Cantoni, assicuratori o loro federazioni, fornitori di prestazioni o loro federazioni oppure organizzazioni di pazienti, da soli o congiuntamente. Dovrà trattarsi di entità rappresentative (in termini di numero e tipo di membri). Il progetto dovrà avere una durata limitata ed essere applicabile solo sul territorio di uno o più Cantoni. Dovrà precisare in modo dettagliato gli effetti, la riduzione dei costi attesa e le ripercussioni per gli attori. Non dovrà addossare alcun costo supplementare all’AOMS o ad altre assicurazioni sociali. Dovrà essere reversibile, consentendo il ripristino dello stato precedente.
In ogni caso, i diritti degli assicurati non potranno essere compromessi in modo permanente. Durante l’esame della domanda di autorizzazione del progetto pilota, e a maggior ragione se il progetto è obbligatorio per una parte degli attori, il DFI terrà conto dei principi generali applicabili, segnatamente del principio di proporzionalità.