Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 68 cpv. 1 lett. c LAINF
L’abbreviazione «LAMal» è ora già introdotta all’articolo 56 capoverso 3bisLAINF. Di conseguenza qui è menzionato unicamente il titolo abbreviato.
Art. 18a cpv. 1 LAM
Il titolo dell’atto «LAMal» è menzionato qui per la prima volta nella LAM e abbreviato conformemente alle Direttive di tecnica legislativa.
Art. 26 LAM
Il capoverso 1 stabilisce espressamente che gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono definire misure di gestione delle prestazioni assicurative e dei relativi costi nelle convenzioni tariffali concluse.
Il capoverso 3bisstabilisce che, per poter svolgere correttamente i suoi compiti nell’ambito di una procedura di tariffazione secondo il capoverso 3, il Consiglio federale deve disporre dei dati necessari per fissare le tariffe e i prezzi. Le disposizioni esecutive devono rispettare il principio di proporzionalità. La comunicazione deve avvenire gratuitamente onde evitare di dover superare altri ostacoli finanziari e amministrativi per accedere ai dati necessari.
Art. 27 LAI
Le modifiche proposte riguardano la versione dell’articolo 27 del disegno di LAI secondo il messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI; FF 2017 2393). Le modifiche proposte all’articolo 27 del disegno di LAI riguardano quindi una disposizione tuttora in discussione in Parlamento e non ancora entrata in vigore.
Secondo il capoverso 6, il Consiglio federale può svolgere in modo ottimale i compiti legali di cui ai capoversi 3-5 solo se gli vengono messi a disposizione i dati necessari per fissare e adeguare le tariffe e i prezzi.
Art. 27bis LAI
Il contenuto del nuovo capoverso 1 ricalca quello dell’articolo 47c capoverso 1 del disegno di LAMal. Questa disposizione obbliga quindi i partner tariffali a prevedere misure di gestione dei costi. Resta possibile convenire anche misure di gestione delle prestazioni assicurative. Queste ultime non sono però obbligatorie e a esse non si applicano i capoversi 2-5 del presente articolo.
Il nuovo capoverso 2 ricalca l’articolo 47c capoverso 3 del disegno di LAMal.
Il nuovo capoverso 3 ricalca l’articolo 47c capoverso 4 del disegno di LAMal.
Il contenuto del nuovo capoverso 4 ricalca quello dell’articolo 47c capoverso 5 del disegno di LAMal. Per garantire la parità di trattamento delle misure di gestione dei costi, il Consiglio federale può stabilire i principi applicabili.
Il contenuto del nuovo capoverso 5 ricalca quello dell’articolo 47c capoverso 6 del disegno di LAMal.