Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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Il capoverso 6 offre al Consiglio federale la possibilità di prorogare i progetti pilota di successo al termine della loro valutazione, se le misure adottate permettono di contenere efficacemente l’aumento dei costi. Non vi è infatti alcun motivo di interrompere un progetto di successo in attesa di poter recepire le relative misure nella regolamentazione definitiva. Per non minare la legittimità democratica, un anno dopo la loro proroga le disposizioni in questione sono abrogate, a meno che nel frattempo il Consiglio federale non abbia sottoposto all’Assemblea federale un disegno di regolamentazione definitiva. La proroga è inoltre abrogata se l’Assemblea federale respinge il disegno o se la regolamentazione definitiva entra in vigore. Ciò permette di garantire che i progetti pilota di successo possano essere portati avanti fino all’emanazione di una regolare base legale.

Disposizioni transitorie

Per istituire l’organizzazione di cui all’articolo 47a del disegno di LAMal, ai partner tariffali è concesso un termine di due anni dall’entrata in vigore della modifica. Se l’organizzazione non sarà istituita entro questo termine, vi provvederà il Consiglio federale.

Le convenzioni che definiscono le misure di gestione dei costi dovranno essere sottoposte al Consiglio federale per approvazione entro due anni dall’entrata in vigore della modifica. Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non si accordano entro tale termine, le misure saranno stabilite dal Consiglio federale. Se il Consiglio federale limiterà, a livello di ordinanza, i settori in cui devono essere definite misure di gestione dei costi, la disposizione transitoria si limiterà a tali settori.

Ai fini di un’introduzione ordinata, che non metta a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento, il sistema di prezzi di riferimento dovrà inoltre essere implementato gradualmente: in una prima tappa saranno inseriti i medicamenti con molti offerenti, che generano costi elevati a carico dell’AOMS, seguiti dai principi attivi con meno offerenti esclusi i principi attivi con pochissimi offerenti. La disposizione transitoria prevede pertanto che nel primo anno dall’entrata in vigore della modifica siano inseriti nel sistema di prezzi di riferimento i medicamenti il cui volume di mercato medio in Svizzera supera 25 milioni di franchi all’anno nei tre anni prima dell’entrata in vigore della modifica (lett. a), nel secondo anno i medicamenti il cui volume di mercato medio in Svizzera supera 16 milioni di franchi all’anno nei tre anni prima della fissazione del prezzo di riferimento (lett. b) e nel terzo anno che segue l’entrata in vigore della modifica i medicamenti restanti (lett. c).

Art. 56 LAINF

Il capoverso 1 stabilisce espressamente che gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono definire misure di gestione delle prestazioni assicurative e dei relativi costi nelle convenzioni tariffali concluse.

Il capoverso 3bisstabilisce che, per poter svolgere correttamente i suoi compiti nell’ambito della tariffazione secondo il capoverso 3, il Consiglio federale deve disporre dei dati necessari per fissare le tariffe e i prezzi. Le disposizioni esecutive devono rispettare il principio di proporzionalità. La comunicazione deve avvenire gratuitamente onde evitare di dover superare altri ostacoli finanziari e amministrativi per accedere ai dati necessari.