Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 11 pagine
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Lettera e: per sostenere il processo osteopatico è necessario instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti. Gli osteopati titolari di un master sono capaci di comunicare tenendo conto di fattori d’influenza individuali quali l’età, la provenienza e la cultura.
Lettera f: gli osteopati titolari di un master verificano l’efficacia dei propri provvedimenti alla luce delle direttive riconosciute in osteopatia.
Lettera g: coloro che hanno concluso un master in osteopatia partecipano all’individuazione di problemi che possono essere affrontati attraverso progetti di ricerca, contribuendo in questo modo allo sviluppo delle basi scientifiche. Inoltre, sono in grado di impiegare i risultati rilevanti della ricerca nel trattamento osteopatico.
Lettera h: gli osteopati titolari di un master mettono a disposizione le proprie conoscenze anche a membri di altri gruppi professionali e in un contesto di collaborazione interprofessionale e interdisciplinare contribuiscono alla risoluzione di problemi di salute.
Lettera i: coloro che hanno concluso un master in osteopatia contribuiscono all’applicazione nella prassi osteopatica delle conoscenze corroborate dalla maggiore forza probante dal punto di vista scientifico e tengono conto delle esigenze specifiche di ogni situazione.
Articolo 9 Verifica periodica delle competenze professionali specifiche
Capoverso 1: le esigenze in materia di professioni sanitarie mutano costantemente. Il fabbisogno di cure della popolazione svizzera risente, ad esempio, dello sviluppo demografico, epidemiologico e tecnico, e nuovi modelli assistenziali assumono maggiore importanza. Questi fattori si riflettono sulle esigenze nei confronti degli specialisti sanitari. Per questo motivo, il profilo dei requisiti deve essere adeguato periodicamente e le competenze devono essere aggiornate di conseguenza. All’UFSP spetta di dirigere la verifica delle competenze professionali specifiche in quest’ambito.
Capoverso 2: nella verifica del contenuto, l’UFSP consulta la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), le scuole universitarie interessate e gli altri istituti accademici, nonché le organizzazioni del mondo del lavoro interessate. In caso di adeguamenti fondamentali delle competenze viene sentito il Consiglio delle scuole universitarie secondo la legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).
Capoverso 3: la verifica deve avvenire almeno ogni dieci anni. Tuttavia, nel caso in cui gli sviluppi dell’assistenza sanitaria o dei profili professionali impongano un adeguamento delle competenze prima di questo termine, l’UFSP, la SEFRI, le scuole universitarie o le organizzazioni del mondo del lavoro interessate possono avviarla anticipatamente.
Capoverso 4: la procedura di verifica, i suoi risultati e l’eventuale necessità d’intervento vengono documentati in un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
Articolo 10 Standard di accreditamento
All’articolo 6 capoverso 1 LPSan è previsto un obbligo di accreditamento per i cicli di studio disciplinati dalla LPSan. L’accreditamento dei programmi secondo la LPSan assicura in particolare che il ciclo di studio trasmetta agli studenti le competenze di cui alla LPSan (artt. 3–5) e che sia verificata la loro acquisizione. Un profilo di competenze uniforme è un’importante condizione per assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei pazienti e inoltre promuove la collaborazione interprofessionale. Secondo l’articolo 8 LPSan, la procedura, gli emolumenti e la durata dell’accreditamento sono disciplinati dalla LPSU. La procedura di accreditamento è svolta dall’Agenzia svizzera di accreditamento e dalle altre agenzie di accreditamento riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (art. 32 LPSU). In merito all’accreditamento dei cicli di studio decide il Consiglio svizzero di