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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 13 pagine

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Art. 13 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle

autorità competenti

1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 LPSan deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni sanitarie.

2 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 26 capoverso 2 LPSan può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.

3 La CRS comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al

professionista sanitario interessato

1 Ogni professionista sanitario iscritto nel registro delle professioni sanitarie può chiedere per scritto alla CRS informazioni sui dati degni di particolare protezione che lo riguardano secondo l’articolo 6 capoverso 6.

2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere alla CRS un nome utente e una password.

3 La CRS comunica al professionista sanitario interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 15 Modifica dei dati

1 La CRS e i Cantoni sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni sanitarie secondo gli articoli 5 e 6 capoversi 1–4.

2 I Cantoni presentano domanda elettronicamente alla CRS per modificare i dati da loro annunciati secondo l’articolo 6 capoversi 6 e 7.

3 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nonché le scuole specializzate superiori presentano domanda elettronicamente alla CRS per modificare i dati da loro annunciati secondo gli articoli 7 e 8.

4 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

5 Tutte le modifiche sono verbalizzate.

Art. 16 Domanda di rettifica da parte dei professionisti sanitari interessati

1 Ogni professionista sanitario iscritto nel registro delle professioni sanitarie può presentare una domanda di rettifica dei dati che lo riguardano.

2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere alla CRS un nome utente e una password.