Progetto
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 13 pagine
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5 Esse annunciano senza indugio alla CRS le persone che possiedono un titolo di studio di cui all’articolo 34 capoverso 3 LPSan alle quali è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione secondo l’articolo 11 LPSan.
6 Esse notificano senza indugio alla CRS i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
b. i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
c. gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
d. gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
e. la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;
f. i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché di inizio e fine del divieto;
g. i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
h. le misure disciplinari di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPSan che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di professionisti sanitari soggetti alla LPSan, con il motivo e la data della decisione.
7 Esse comunicano senza indugio alla CRS la data del decesso di un professionista sanitario.
Art. 7 Scuole universitarie e altri istituti accademici
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici di cui alla legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) notificano alla CRS i dati di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a– f relativi a coloro che hanno concluso un ciclo di studi accreditato ai sensi della LPSan.
Art. 8 Scuole specializzate superiori
Le scuole specializzate superiori notificano alla CRS i dati di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–f relativi a coloro che hanno conseguito un titolo di studio come «infermiere dipl. SSS».