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Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 13 pagine

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Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9 Qualità dei dati

1 I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

2 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni sanitarie o comunicati al servizio competente.

Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.

2 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato.

Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard

1 È consentito l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:

a. fornitori di dati di cui all’articolo 6;

b. servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni sanitarie.

2 I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPSan.

3 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’UFSP decide dell’accesso su richiesta scritta.

4 La CRS pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

Art. 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

1 I dati accessibili al pubblico del registro delle professioni sanitarie sono messi a disposizione dei seguenti servizi:

a. dell’Ufficio federale di statistica (UST): annualmente e gratuitamente a scopi statistici;

b. dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

2 L’UFSP mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.