Progetto

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 13 pagine

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Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

1 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a disposizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

2 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.

Art. 18 Emolumenti

1 La CRS riscuote di ogni professionista sanitario che deve essere registrata un emolumento di 130 franchi per la registrazione.

2 Ai servizi di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b fattura, a dipendenza dell’onere, i seguenti emolumenti:

a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza per la programmazione dell’interfaccia standard e l’istruzione degli utenti;

b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

3 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a.

4 Per il trattamento della richiesta e l'emanazione di decisioni secondo gli articoli 11 capoverso 3 e 12 capoverso 2 nonché per la produzione del certificato per gli utenti dell’interfaccia standard secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b l’UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell’onere.

5 Se l’emolumento è calcolato a dipendenza all’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 e 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

6 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 19

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni sanitarie adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

5 RS 172.041.1