Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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misurazione operanti sul libero mercato l’obbligo, a partire da un determinato momento, di utilizzare, esclusivamente o prevalentemente, sistemi di misurazione intelligenti presso tutti o determinati clienti che fruiscono di servizi di metrologia. Il Consiglio federale può eventualmente strutturare un diverso quadro temporale per i diversi operatori. In base alle nuove disposizioni relative alla metrologia (art. 17a e 17abis) la disposizione precedentemente contenuta nell’articolo 17a è compresa nell’articolo 17ater.
Art. 17bbisUtilizzo della flessibilità
Le nuove norme della LAEl in materia di flessibilità si limitano a principi fondamentali. I capoversi 1 e 3 contengono principi generali e i capoversi 2 e 4 riguardano l’utilizzo della flessibilità al servizio della rete.
Il capoverso 1 statuisce a chi «appartiene» la flessibilità e contiene quindi la principale norma di base. La legge stabilisce che i titolari della flessibilità sono i produttori, i consumatori finali e i gestori degli impianti di stoccaggio. In base a questo diritto si ricavano diversi altri diritti, ad esempio i titolari possono decidere a chi e in che modo concedere l’utilizzo della flessibilità oppure che nessuno possa esigere tale utilizzo contro la loro volontà. Un’eccezione è contenuta nel capoverso 4 che li obbliga a tollerare determinati accessi «garantiti», ad esempio nelle situazioni di emergenza. La norma di base riguardante i titolari della flessibilità si applica a tutti i tipi di flessibilità, e quindi anche alla flessibilità al servizio del mercato o del sistema. In merito a questi settori la legge prevede solamente che l’utilizzazione della flessibilità sia assoggettata al diritto contrattuale e nient’altro. Gli operatori sono quindi liberi di stipulare contratti con i titolari della flessibilità. Naturalmente sono possibili anche dei raggruppamenti (pooling). Il Consiglio federale può specificare ulteriori aspetti della titolarità.
Il capoverso 2 concerne il contratto per l’utilizzo al servizio della rete da parte dei gestori della rete di distribuzione per l’esercizio delle loro reti. In questo caso il gestore della rete di distribuzione è chiamato in causa esclusivamente nella sua funzione di gestore di rete e non di fornitore o produttore di energia elettrica. Nell’utilizzo della flessibilità nel quadro dell’esercizio della rete è preso in considerazione sin dall’inizio solamente un utilizzo al servizio della rete; un altro tipo di utilizzo contrasta con il principio della disgiunzione (art. 10 cpv. 1 LAEl). Il fatto che i gestori della rete di distribuzione possono sfruttare la flessibilità al servizio della rete significa nel contempo che non possono utilizzarla per altri scopi. Per via dell’utilizzazione della rete o dell’allacciamento, tra il gestore della rete di distribuzione e il produttore o il consumatore finale esiste comunque un contratto (contratto di utilizzazione della rete). Risulta quindi opportuno integrare l’accordo sulla flessibilità in questo contratto, ma rimane comunque una libera scelta delle parti. Esse stabiliscono gli utilizzi della flessibilità e gli accessi alla flessibilità consentiti, i requisiti e gli strumenti attuativi dell’accesso (ad es. applicazioni intelligenti) e l’ammontare dell’indennizzo. Se il Consiglio federale dovesse emanare ulteriori disposizioni (cfr. cpv. 5), questo ridurrebbe il margine di manovra dei partner contrattuali. Per quanto concerne gli strumenti attuativi, ossia i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, esistono già delle disposizioni. L’articolo 17b capoverso 3 presuppone per il loro impiego il consenso sia dei consumatori finali sia dei produttori (opt-in). Se, come nella maggior parte dei