Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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zione locali («nel proprio comprensorio»). Esiste un conflitto con il consenso necessario per l’impiego di un sistema di controllo e di regolazione intelligente (art. 17b cpv. 3): nell’articolo 17bbistale conflitto è ora risolto a sfavore del titolare della flessibilità, soprattutto del produttore. Ad esempio nel caso di una limitazione forzata, al produttore non serve a nulla rifiutare il proprio consenso – sia all’accesso concreto o in generale all’impiego di un’applicazione intelligente. Bisogna pur sempre sottolineare che questa fattispecie non tocca i consumatori finali e il loro diritto di opt-in.
Un caso noto di accesso alla flessibilità concernente la produzione è la limitazione forzata, ossia il blocco dell’immissione in rete (lett. a). Questo diritto di accesso è concesso in quanto per il gestore di rete una limitazione riguardante la produzione rappresenta uno strumento semplice ed efficace per evitare un ampliamento della rete causato da picchi di immissione. Questo strumento deve essere a disposizione del gestore di rete senza che debba negoziarlo individualmente con ogni produttore. Tuttavia esso ha un limite, ossia una determinata quota di immissione. Questa – si tratta di energia e non di potenza – è stabilita (in percentuale) dal Consiglio federale per ogni tecnologia di produzione. La Germania ha elaborato dei criteri per la determinazione di questo valore che potrebbero essere interessanti anche per la Svizzera; il valore svizzero dovrebbe essere a una cifra, ma nel contratto le parti possono stabilire anche un valore superiore. Nei casi di cui al capoverso 4 l’indennità dev’essere «adeguata», concetto questo che, se possibile e ragionevole, può essere precisato dal Consiglio federale. In ognuno dei tre casi di cui al capoverso 4 «adeguata» assume un’accezione diversa. La lettera c riguarda i casi di emergenza veri e propri che costituiscono l’eccezione assoluta per tutti i gestori di rete. Gli accessi d’emergenza sono gratuiti, eccetto nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione avrebbe potuto evitarli. Non è ragionevole esigere che il gestore eviti di utilizzare la flessibilità ad esempio se l’operazione è estremamente costosa o se l’evento non è prevedibile. In determinate circostanze i casi di cui alla lettera c devono poter essere fortemente delimitati dai casi di cui alla lettera b (funzione ponte).
Capoverso 5: il potenziale di emanazione di prescrizioni a livello di OAEl è relativamente ampio. A tempo debito il Consiglio federale decide in che misura emanare prescrizioni; il fabbisogno in questo senso può variare nel tempo. Da un lato preciserà i concetti aperti della legge (ad es. «grande utilità per la rete») o le modalità dei principi. Esso può ad esempio assegnare gli impianti di stoccaggio alla flessibilità concernente il consumo (in quanto più rilevante nel caso specifico rispetto alla flessibilità concernente la produzione) oppure obbligare i gestori della rete di distribuzione a offrire sempre almeno un prodotto di utilizzazione della rete che non includa l’utilizzazione della flessibilità (come conseguenza del diritto dei titolari di decidere l’eventuale utilizzo di terzi della flessibilità loro spettante e di specificare tali terzi nonché le modalità di utilizzo) o ancora nell’utilizzo effettivo della flessibilità obbligare i gestori della rete di distribuzione a coinvolgere in modo unitario ed equilibrato («non discriminatorio») i diversi titolari. In base alle deleghe esplicite il Consiglio federale può emanare altre norme. Ad eccezione del mandato di stabilire per ogni tecnologia di produzione la quota di utilizzo che può essere regolata, il capoverso 5 è una disposizione potestativa. Attraverso gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei gestori della rete di distribuzione (lett. a) si vuole soprattutto offrire ai titolari della flessibilità (in quanto contraenti più deboli e con minori conoscenze) un quadro di massima riguardo alla flessibilità nel loro ambiente e in generale. In una prima fase potrebbero essere