Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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di misurazione. I gestori di rete sono inoltre responsabili della misurazione di conteggio, a meno che i clienti liberi che fruiscono di servizi di metrologia esercitino il diritto di opzione concesso loro per legge, sia per l’esercizio delle stazioni di misurazione sia per i servizi di misurazione o per entrambi.

Il capoverso 2 assegna ai consumatori finali con un consumo annuo pari ad almeno 100 MWh nonché ai produttori di energia elettrica e ai gestori di impianti di stoccaggio con una potenza allacciata superiore a 30 kVA il diritto di scegliere liberamente il gestore delle stazioni di misurazione e/o il fornitore dei servizi di misurazione. Come per il diritto di accesso alla rete, anche questo diritto di opzione riguarda solamente i rispettivi punti di misurazione. Un’azienda che dispone di diversi centri di consumo, produzione o stoccaggio, può esercitare il diritto di opzione soltanto per i punti di misurazione che soddisfano i requisiti in tal senso. Se i clienti che fruiscono di servizi di metrologia con diritto di opzione non esercitano tale diritto, la misurazione di conteggio deve essere eseguita dal gestore di rete locale che in questo caso non è vincolato alle tariffe di misurazione pubblicate (art. 17abiscpv. 4).

In base al capoverso 3 il Consiglio federale può prevedere che, una volta ottenuto, il diritto di opzione sia mantenuto a prescindere da una successiva modifica del consumo annuo o della potenza allacciata. Si pensi ad esempio al caso di un consumo inferiore solo temporaneamente alla soglia dei 100 MWh. Secondo la lettera a il Consiglio federale può disciplinare i processi di cambio nel settore della misurazione di conteggio; si tratta in particolare di disciplinare gli obblighi di comunicazione nonché le scadenze e i termini da rispettare in caso di cambio del fornitore. La lettera b contiene una base legale per l’imputazione dei costi. In base ad essa il Consiglio federale potrebbe ad esempio imporre al gestore delle stazioni di misurazione scelto di sostenere i costi per la disinstallazione del dispositivo di misurazione precedentemente utilizzato dal gestore della rete di distribuzione. Oppure potrebbe stabilire che un gestore di rete non più in grado di utilizzare in altro modo il dispositivo disinstallato a causa dei requisiti tecnici (cfr. art. 17a) possa redistribuire i relativi costi attraverso un ammortamento speciale nel settore dei costi di rete.

Art. 17abisCompenso per la misurazione e tariffe di misurazione

Secondo il diritto vigente i gestori di rete traslano i costi della misurazione di conteggio sostenuti nel quadro dell’adempimento dei compiti previsti dalla legge alla totalità dei consumatori finali del proprio comprensorio attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete – un’eccezione è prevista nell’articolo 31e capoverso 4 secondo periodo OAEl. Questa attribuzione dei costi non risulta più corretta in un mercato libero, in cui i clienti che fruiscono di servizi di misurazione, anche se magari solo i più grandi, possono scegliere liberamente il proprio offerente. Infatti mantenendo questo sistema i consumatori finali che scelgono sul libero mercato i fornitori dei servizi di misurazione dovrebbero assumersi non solo i propri costi di misurazione, ma anche quelli di altri clienti che fruiscono di servizi di metrologia. Così facendo i produttori che conformemente al principio del punto di prelievo (art. 14 cpv. 2) non versano il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non sarebbero incentivati a scegliere un altro fornitore di servizi di misurazione.