Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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Un’imputazione dei costi basata sul principio di causalità presuppone due elementi. In primo luogo i costi che il gestore di rete sostiene nel quadro dell’esecuzione obbligatoria della misurazione di conteggio devono essere esposti separatamente. Questa separazione tra costi di rete e costi di misurazione si concretizza al livello del calcolo dei costi (cfr. art. 7 cpv. 3 OAEl). In secondo luogo i costi della misurazione di conteggio esposti separatamente non possono (più) essere traslati attraverso la tariffa per l’utilizzazione della rete e il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Essi devono piuttosto essere addebitati in modo mirato ai clienti che fruiscono di servizi di metrologia che effettivamente utilizzano l’offerta di prestazioni del gestore di rete prevista per legge.
In questo senso secondo i capoversi 1 e 2 i gestori della rete di distribuzione stabiliscono tariffe di misurazione basate sui costi per la durata di un anno – come nel caso delle tariffe per l’utilizzazione della rete e delle tariffe dell’energia elettrica. Attraverso queste essi possono determinare il compenso dovuto per la misurazione in base ai costi computabili. I gestori di rete fissano tariffe di misurazione diverse a seconda dello strumento di misurazione e della tipologia del servizio di misurazione. Per il resto, nell’imputazione dei costi si attengono al principio di causalità, il che comporta la possibilità, tra le altre cose, di sfruttare eventuali effetti sinergici (installazione, trasmissione dei dati ecc.) presso i clienti che fruiscono di servizi di metrologia con più punti di misurazione.
Secondo il capoverso 3 il compenso per la misurazione non può superare i costi d’esercizio e i costi del capitale computabili. La computabilità si giudica attraverso i criteri dell’affidabilità e dell’efficienza. Come nel caso dei costi di rete, il Consiglio federale stabilisce l’adeguato ammontare del rendimento del capitale proprio (WACC) per eventuali investimenti nel settore della misurazione di conteggio. La computabilità dei costi di misurazione, l’ammontare delle tariffe di misurazione e il compenso per la misurazione sono assoggettati alla verifica della ElCom (art. 22 cpv. 2 lett. b). Qualora emergessero differenze di copertura (positive o negative), analogamente ai costi di rete queste sono compensate nei successivi periodi tariffari attraverso un corrispondente adeguamento tariffario.
Va osservato che questo processo non riguarda i costi della misurazione operativa, che non confluiscono nella tariffa di misurazione bensì, come sinora, nel calcolo della tariffa per l’utilizzazione della rete.
Il capoverso 4 chiarisce che le tariffe di misurazione non si applicano ai grandi clienti che fruiscono di servizi di metrologia che non esercitano il diritto di opzione previsto per legge. Nei loro confronti il gestore della rete di distribuzione può fissare liberamente le tariffe.
Art. 17aterSistemi di misurazione intelligenti
Con la revisione della LAEl nel quadro della revisione totale della LEne, il Consiglio federale ha facoltà di emanare prescrizioni nei confronti dei gestori della rete di distribuzione per l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. In futuro esso potrà estendere anche ai gestori delle stazioni di misurazione e ai fornitori dei servizi di