Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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casi, l’utilizzo della flessibilità presuppone queste applicazioni intelligenti, si applica preliminarmente la regola dell’opt-in. È dunque richiesto un consenso esplicito, e precisamente attraverso un accordo individuale. Eventuali clausole nelle condizioni generali di contratto che escludono la regola dell’opt-in non sono ammesse o sono inefficaci. Se un soggetto non dà il proprio consenso, in qualità di titolare della flessibilità non sarà disposto, e nemmeno è obbligato, a stipulare un contratto per l’utilizzazione della flessibilità con il gestore della rete di distribuzione.

In un contratto per l’utilizzazione della flessibilità al servizio della rete i gestori della rete di distribuzione sono generalmente in una posizione dominante, essendo i responsabili dell’elaborazione e della proposta delle condizioni contrattuali. Essi devono distinguere tra flessibilità concernente la produzione e flessibilità concernente il consumo. La necessità di applicare condizioni unitarie implica per i gestori della rete di distribuzione che stipulano contratti il maggior equilibrio possibile verso i titolari della flessibilità, eccetto nei casi in cui vi siano problemi di rete non risolvibili attraverso accessi alla flessibilità unitari. Se non venisse garantito questo equilibrio, la disposizione che impone condizioni contrattuali unitarie rimarrebbe solo teoria. Nei casi di «grande utilità per la rete» le condizioni contrattuali possono essere individuali o su misura. È il caso ad esempio di un centro di consumo che, date le grandi dimensioni o il consumo proporzionalmente elevato di elettricità (ad es. una grande cella frigorifera), apporta un grande contributo alla flessibilità. Il Consiglio federale può precisare questo concetto. Inoltre l’accesso alla flessibilità di un gestore della rete di distribuzione è limitato al suo comprensorio: è esplicitamente escluso un accesso a comprensori di terzi, in particolare a valle. I costi per l’utilizzazione della flessibilità sono computabili come costi di rete (cfr. i commenti all’art. 15 cpv. 2 lett. d).

Il capoverso 3 contiene un ulteriore principio che crea una relazione con l’ampliamento della rete o altre misure riguardanti la rete, ottimizzazioni e potenziamenti della rete. L’articolo 9b47 deciso nel quadro della Strategia reti elettriche stabilisce già una determinata gerarchia tra i principi di pianificazione della rete: di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un’ottimizzazione o un potenziamento (principio NOVA). L’utilizzazione della flessibilità s’inserisce in questa struttura: se risulta più efficiente deve essere prioritaria rispetto ad altri provvedimenti. La decisione deve essere presa sempre dopo una ponderazione generale degli interessi, il che rappresenta complessivamente la scelta più vantaggiosa. La flessibilità dunque, tra le altre cose, evita la costruzione di nuove reti. Non vi sono conseguenze giuridiche per i gestori di rete che trascurano il potenziale della flessibilità e non applicano il principio di cui al capoverso 3. Se questo approccio su base volontaria non dovesse affermarsi è probabile che il Consiglio federale emani ulteriori disposizioni.

Capoverso 4: i gestori della rete di distribuzione devono assicurarsi i diritti di utilizzazione della flessibilità in particolare attraverso lo strumento del contratto. Tuttavia in situazioni particolari sono loro garantiti accessi alla flessibilità prioritari rispetto a diritti di terzi contrastanti, anche rispetto all’«ottimizzazione propria» dei titolari della flessibilità. Gli accessi garantiti spettano solamente ai gestori della rete di distribu-

47 Non ancora in vigore.