Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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della rete, i secondi nella definizione delle tariffe dell’energia elettrica o delle condizioni dell’approvvigionamento sostitutivo.
Art. 14 Rubrica nonché cpv. 3 frase introduttiva, 3bise 3ter
Così come le tariffe dell’energia elettrica del servizio universale, anche le tariffe per l’utilizzazione della rete sono stabilite per un anno, come risultava già dai precedenti articoli 6 e 7. Per una maggiore coerenza nella struttura della legge, gli aspetti relativi alla rete sono trattati separatamente e pertanto questa disposizione è inserita nel capoverso 3.
Il capoverso 3bisconcretizza le disposizioni tariffarie generali (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. a–e) per i consumatori finali nei centri di consumo utilizzati tutto l’anno e allacciati al livello di rete più basso (livello di rete 7). Un disciplinamento a livello di legge è opportuno in quanto si tratta di tariffe per l’utilizzazione della rete dei consumatori finali abituali. La concretizzazione riguarda la ponderazione delle diverse componenti, ossia quelle legate al lavoro, alla potenza e di base. Secondo la lettera a le tariffe per l’utilizzazione della rete per i consumatori finali senza misurazione della potenza devono presentare una componente di lavoro pari ad almeno il 50 per cento. Se per questo segmento di consumatori finali il gestore di rete crea diversi gruppi di clienti, esso deve applicare la componente di lavoro in modo uniforme, ossia nella stessa misura per tutti i gruppi di clienti. Se invece è installata una misurazione della potenza – e ciò sarà sempre più frequente con i sistemi di misurazione intelligenti (cfr. art. 17a cpv. 2), la componente di lavoro può essere ponderata anche in una percentuale inferiore al 50 per cento. Tuttavia per i consumatori con un consumo annuo inferiore a 50 MWh la componente di lavoro di cui alla lettera b deve essere unitaria, affinché i clienti in regime di consumo proprio considerati complessivamente non risultino svantaggiati rispetto a una tariffa per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro pari al 50 per cento. Questa disposizione non è legata a un diritto di opzione dei consumatori finali: nella tariffa di rete si tratta piuttosto di fissare incentivi mirati verso un comportamento al servizio della rete. Sia secondo la lettera a sia secondo la lettera b deve essere uniforme solo la componente di lavoro; il rapporto tra componente legata alla potenza e componente di base può essere differente a seconda del gruppo di clienti.
Il contenuto normativo del precedente capoverso 3bisè trasferito nel capoverso 3ter. La lieve riformulazione – a essere determinate sono le tariffe e non il corrispettivo – chiarisce che in linea di principio i costi di rete computabili si ripercuotono sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete attraverso le tariffe. Nel rispetto del principio di causalità tuttavia, ai sensi del capoverso 3teri costi di rete attribuibili direttamente a un utente della rete possono anche essere fatturati individualmente, se esiste una corrispondente base legale (cfr. messaggio del 3 dicembre 200446 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico). Fatte salve le competenze dei Cantoni, anche tale fatturazione individuale dei costi può essere soggetta a verifica da parte della ElCom.
46 FF 2005 1447, qui 1492.