Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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cpv. 2) le disposizioni d’esecuzione contengano un rimando anche alle direttive del settore.
Art. 17c Rubrica e cpv. 3
Con la crescente diffusione dei sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti aumentano i requisiti tecnici di sicurezza per le imprese che gestiscono infrastrutture delle reti elettriche critiche sotto il profilo della protezione dei dati. Da un lato occorre garantire la protezione dei dati sensibili, in particolare per effetto della trasmissione dei dati automatizzata e digitale. Dall’altro proprio i sistemi di controllo e di regolazione devono presentare un livello sufficiente di sicurezza informatica, poiché il loro impiego comporta un intervento attivo nell’esercizio delle reti elettriche. Oltre a requisiti tecnici dei mezzi d’esercizio possono essere necessari anche provvedimenti organizzativi. Il nuovo capoverso 3 assicura la definizione da parte del Consiglio federale nelle disposizioni di esecuzione di requisiti specifici per gli apparecchi e le installazioni di comunicazione in questione e la possibilità di implementare anche una procedura di verifica del loro rispetto. Conformemente al principio di cooperazione e di sussidiarietà (art. 3) appare opportuno che sulla base di un’analisi del fabbisogno di protezione redatta dall’UFE e tenendo conto delle norme e raccomandazioni rilevanti emanate da organizzazioni specializzate riconosciute, il settore specifichi i dettagli nel quadro di direttive.
Nel quadro della competenza assegnatale dall’articolo 22 capoverso 1 la ElCom garantisce il rispetto dei requisiti concernenti la protezione dei dati.
Art. 18 cpv. 4, 4bis, 6 terzo periodo e 7
Analogamente ad altri ambiti legislativi (cfr. ad es. art. 42 e 49 della legge federale del 4 ottobre 199149 sul diritto fondiario rurale [LDFR]), il capoverso 4 prevede un ordine di priorità per i diritti di prelazione sulle azioni di Swissgrid. Per principio il diritto di prelazione spetta a tutti i Cantoni o Comuni o AAE svizzere e non soltanto a quelli che già possiedono azioni di Swissgrid. Talvolta per il diritto vigente viene postulata un’interpretazione più ristretta, presente anche negli attuali statuti di Swissgrid. La norma proposta tuttavia si basa intenzionalmente su un’interpretazione ampia. L’esclusione di attori idonei a garantire le maggioranze richieste per legge sarebbe infatti in contraddizione con il senso del diritto di prelazione come strumento di garanzia di queste maggioranze. Pertanto introdurre un ordine degli aventi diritto è probabilmente molto più sensato che ridurne sensibilmente il numero. Spetta a Swissgrid eliminare eventuali contraddizioni tra gli attuali statuti e la legge (che in ogni caso ha la precedenza sugli statuti). La nuova norma sull’ordine, unitamente ad altri aspetti e procedure che il Consiglio federale dovrà chiarire, semplifica la gestione dei numerosi aventi diritto di prelazione.
La principale questione riguarda quali acquirenti siano da considerare «Cantone» o «Comune», una definizione che a prima vista potrebbe apparire chiara, ma che nella prassi può risultare problematica. Non vi sono dubbi nel caso di azioni acquistate da