Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
Infine è necessario disciplinare (frase introduttiva) la pubblicazione (ad es. nel foglio ufficiale svizzero di commercio) e i termini, nonché se questi ultimi devono decorrere contemporaneamente per tutti gli aventi diritto. In questo ambito sono ipotizzabili anche norme speciali, ad esempio nel caso degli enti pubblici per i quali i termini sono troppo brevi, poiché la decisione circa la possibilità di far valere il loro diritto è presa da organi politici.
La norma sui diritti di prelazione – in quanto strumento al servizio della SA e dei suoi (potenziali) azionisti – è di diritto privato. Di conseguenza le decisioni circa la sua applicazione sottostanno alla giurisdizione civile. La ElCom potrebbe al massimo intervenire se in relazione ai diritti di prelazione si ponessero anche questioni di diritto pubblico (derivanti dalla LAEl).
L’integrazione del capoverso 6 chiarisce che Swissgrid può partecipare ai cosiddetti modelli GRT/GRT. Dal funzionamento di tali modelli (cfr. in merito n. 1.3.6) risulta che Swissgrid non si presenta come un vero e proprio offerente di PSRS, bensì che il suo ruolo si limita a quello di intermediario. Dal testo vigente non emerge con sufficiente chiarezza se nel quadro di un modello GRT/GRT Swissgrid può fungere da intermediaria di prestazioni di servizio relative al sistema nei confronti di gestori delle reti di trasporto esteri. È chiaro che Swissgrid deve gestire la rete di trasporto come se fosse una zona di regolazione (art. 20 cpv. 2 lett. a). È altresì chiaro che a tale scopo è necessario approntare (a fini operativi) PSRS (art. 18 cpv. 6 secondo periodo); l’ordinanza prevede già la possibilità di acquistare l’energia di regolazione anche oltre confine (art. 26 cpv. 2 OAEl). Con la modifica si esplicita l’ammissibilità dell’intero sistema di acquisto di PSRS al di là della zona di regolazione insieme ai gestori delle reti di trasporto estere, con tutte le azioni necessarie a tale scopo. Ciò comprende nello specifico anche l’intermediazione in questo contesto di PSRS ai gestori delle reti di trasporto esteri. Questa modifica non impone a Swissgrid l’acquisto di PSRS attraverso il modello GRT/GRT: la società di rete può continuare a considerare offerte dirette idonee di operatori esteri. I modelli GRT/GRT accrescono la liquidità del mercato delle PSRS: possono quindi contribuire a diminuire i costi d’acquisto e così facendo rendere l’esercizio della rete più efficiente. I costi generati dall’acquisto di PSRS al di là della zona di regolazione insieme a gestori delle reti di trasporto estere sono considerati costi d’esercizio ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2. Da ciò si ricava da un lato che conformemente al disposto dell’articolo 15 capoverso 1 tali costi sono computabili e dall’altro che attraverso questa attività di intermediazione Swissgrid non può conseguire un utile (cfr. commenti all’art. 15).
La modifica nel capoverso 7 serve a perfezionare la disgiunzione di Swissgrid dal settore, nell’interesse della sua indipendenza. Si tratta di un aspetto rilevante considerato in particolare il ruolo assegnato a Swissgrid in relazione alla riserva di stoccaggio.
Art. 19b Sospensione dei diritti di voto nella società nazionale di rete
Capoverso 1: l’articolo 18 capoverso 3 prescrive che la maggioranza di Swissgrid appartenga, direttamente o indirettamente, a Cantoni e Comuni (capitale, diritti di voto). In particolare per la quota di questa maggioranza detenuta indirettamente, al momento non esiste uno strumento di garanzia che viene quindi introdotto nell’arti-