Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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colo 19b. La prescrizione materiale citata si riferisce alla totalità delle azioni di Swissgrid. Tuttavia per verificare il rispetto di questa prescrizione serve un criterio che si riferisca al singolo azionista. Il criterio scelto della maggioranza tuttavia è rilevante solo per la verifica della prescrizione riguardante la maggioranza complessiva (cpv. 2) e non costituisce una nuova prescrizione materiale.

I Cantoni e i Comuni che sono azionisti diretti non devono fornire alcuna spiegazione (né giustificativi o prove): nel loro caso la «swissness» è data per scontata. Per gli altri casi che il Consiglio federale può prevedere, ci si riferisce soprattutto alla Confederazione, semmai dovesse diventare azionista di Swissgrid. Con «statale» s’intendono quindi tutti i tre livelli statali. La «maggioranza» comporta la possibilità di esercitare un’influenza determinante, il che se necessario può essere ulteriormente precisato a un livello inferiore. Di conseguenza in una catena di partecipazione la maggioranza deve manifestarsi molto avanti e non sarà praticamente necessaria (e nemmeno proporzionale) l’analisi fino all’ultimo membro di catene di partecipazione complesse. La spiegazione o le prove devono essere fornite prima di un’assemblea generale. Tuttavia, nel caso di azionisti che da tempo non sono più a maggioranza cantonale o comunale, sarebbe inutile e dispendioso dovere ogni volta confermare la decisione negativa. In questo caso serve una soluzione adeguata alla fattispecie: gli statuti potrebbero essere uno strumento idoneo.

Il capoverso 2 descrive la fase di verifica che subentra se sussiste la situazione di cui al capoverso 1. Agli azionisti che non sono essi stessi Cantoni o Comuni Swissgrid applica quindi il criterio della maggioranza. La maggioranza complessiva richiesta (art. 18 cpv. 3) può presentarsi come una maggioranza (cantonale o comunale) in forma mista, ad esempio per il 20 per cento diretta e per il 35 per cento indiretta.

Se le maggioranze richiesta non sono date, in vista dell’assemblea generale agli azionisti che non hanno dimostrato i necessari rapporti di maggioranza sono parzialmente sospesi i diritti di voto (cpv. 3). La sospensione non riguarda solo gli azionisti comprovatamente non a controllo cantonale o comunale, bensì tutti gli azionisti che non hanno fornito la prova della «swissness» o che hanno fornito una prova insufficiente (a meno che non siano esentati dall’obbligo della prova). I principi della parità di trattamento e di proporzionalità impongono che la sospensione sia decisa nella stessa misura proporzionalmente per tutti gli azionisti e soltanto se e finché necessaria al raggiungimento della maggioranza di voti richiesta. Cosa s’intenda con «sospensione proporzionale alla quota di azioni dell’azionista» risulta chiaro dal seguente esempio: Swissgrid ha cinque azionisti, di cui due non «svizzeri», ossia «A» con una quota del 40 per cento e «B» con una quota del 20 per cento. Ad essere sospeso non è l’intero 60 per cento non «svizzero», bensì solo il 10 per cento (+ 1 voto ognuno di A e B) e in un rapporto di 2:1 a sfavore di A (corrisponde alla distribuzione delle azioni tra A e B). A essere sospesi sono solo i diritti di voto, e non i diritti direttamente correlati (diritto di proposta, di iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno e di consultare documenti). La sospensione non riguarda nemmeno altri diritti degli azionisti, come il diritto ai dividendi o il diritto d’opzione, poiché la norma proposta è finalizzata esclusivamente a eliminare gli effetti negativi dei rapporti di partecipazione non conformi alla legge e non deve intervenire nei rapporti di partecipazione in quanto tali. Va altresì sottolineato che spetta a Swissgrid attuare queste prescrizioni nel quadro