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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Allegato 11 (art. 88 cpv. 2 lett. b)

Profilo di rischio del prodotto finanziario

La sezione «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?» del foglio informativo di base contiene le seguenti indicazioni.

1. Principio

Occorre fornire una breve descrizione del profilo di rischio e del profilo di rendimento del prodotto, nonché l’indicazione della perdita massima e delle prospettive di guadagno. Il profilo di rischio del prodotto può essere descritto in modo generico. In alternativa o unitamente alla descrizione generica del profilo di rischio è possibile fornire un indicatore di rischio.

2. Descrizione generica del profilo di rischio

Se il profilo di rischio è descritto in modo generico, bisogna tenere conto di rischi tipici del prodotto come:

– il rischio connesso all’emittente,

– il rischio di mercato,

– il rischio di liquidità,

– il rischio di cambio, e

– il rischio di disdetta e di reinvestimento.

3. Indicatore di rischio

Se si utilizza un indicatore di rischio, quest’ultimo deve essere calcolato e presentato conformemente alle pertinenti disposizioni di un ordinamento giuridico contenente norme relative a documenti che sono equivalenti al foglio informativo di base secondo l’articolo 87. A tale proposito, occorre indicare l’ordinamento giuridico in base al quale è calcolato e presentato l’indicatore di rischio.

4. Scenari di performance

4.1 All’investitore occorre spiegare in modo facilmente comprensibile qual è la

perdita massima che può subire se investe nel prodotto ed, eventualmente, qual è il rendimento massimo che può ottenere.

4.2 Sulla base di scenari di performance bisogna illustrare le circostanze che

determinano la performance del prodotto e la variazione di tale performance, ossia mostrare in che modo l’evoluzione del corso dei sottostanti si ripercuote sull’importo del rimborso alla fine della durata o il giorno del rimborso. A tal fine, si devono utilizzare scenari equilibrati e realistici e indicare le ipotesi formulate. In linea di principio devono essere presentati uno scenario positivo, uno neutro e uno negativo per l’investitore.