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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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b. sui valori mobiliari;
c. sull’offerta;
d. sull’ammissione al commercio.
2 La nota di sintesi deve essere contrassegnata come tale e distinta dalle altre parti del prospetto.
3 Il contenuto della nota di sintesi di cui al capoverso 1 lettere b–e deve essere presentato sotto forma di tabella. In casi motivati è possibile derogare all’ordine di successione delle indicazioni di cui al capoverso 1 e all’obbligo di tenere la nota di sintesi distinta dal prospetto secondo il capoverso 2.
Art. 55 Contenuto del prospetto di base
(art. 45 LSerFi)
1 Il prospetto di base contiene almeno:
a. una nota di sintesi;
b. le indicazioni generali relative all’emittente e a eventuali garanti o prestatori di cauzioni;
c. le indicazioni generali relative ai valori mobiliari; e
d. un modello per le condizioni definitive che completano le indicazioni generali nel caso concreto.
2 Il contenuto del prospetto di base dipende dalla categoria di valori mobiliari per la quale può essere emesso un prospetto di base secondo gli allegati 1–5.
3 La nota di sintesi di un prospetto di base contiene unicamente le indicazioni di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere a e b nonché una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari o di prodotti indicate nel prospetto di base.
4 Se al momento dell’emissione ci si scosta da queste categorie, il prospetto di base deve essere completato con un supplemento.
5 Per quanto riguarda i valori mobiliari di cui all’allegato 7, al supplemento a un prospetto di base si applica per analogia l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi.
Art. 56 Condizioni definitive a complemento del prospetto di base
(art. 45 cpv. 2 LSerFi)
1 Per ogni offerta pubblica o ammissione al commercio di valori mobiliari emessi tramite un prospetto di base occorre redigere le condizioni definitive.
2 Le indicazioni della nota di sintesi di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere c–e relative a una determinata offerta pubblica o a una determinata ammissione al commercio di valori mobiliari devono essere completate nelle condizioni definitive o aggiunte alle stesse.
3 Una volta disponibili le indicazioni definitive, le condizioni definitive devono essere pubblicate e depositate presso l’organo di verifica il prima possibile, nel caso di un’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione.